Spese di custodia di animali pignorati a carico del creditore procedente (Cass. civ. Sez. II n. 25633 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le spese necessarie per la conservazione della esistenza fisica e giuridica del bene pignorato — comprese quelle occorrenti per il mantenimento in vita degli animali — rientrano tra le spese per gli atti necessari al processo ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002. In assenza di fondi della procedura o di disponibilità del debitore, il giudice dell’esecuzione può porle in via di anticipazione a carico del creditore procedente, il quale potrà rivalersi sul debitore ex art. 95 c.p.c., con il privilegio ex art. 2770 c.c.. Trattandosi di spese necessarie, non rileva la mancanza di preventiva autorizzazione del giudice, né è consentito estendere alle spese vive i margini di apprezzamento discrezionale riconosciuti al GE nella quantificazione del compenso del custode.
Il Fatto
Nel 2012 una finanziaria otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della titolare di un’azienda zootecnica. Nel 2013 la creditrice notificava precetto e promuoveva pignoramento mobiliare di numerosi capi caprini, nominando custode la debitrice stessa. Nel 2014, a causa di una grave moria di animali per mancanza di alimenti, i NAS richiedevano d’urgenza il trasferimento dei capi superstiti in altra azienda; il GE vi provvedeva con ordinanza e i NAS affidavano gli animali a una nuova custode, che li custodiva fino alla vendita, avvenuta solo nel 2015.
Dopo oltre un anno la nuova custode chiedeva la liquidazione di spese e compensi. L’istanza veniva accolta solo nel 2018, con riconoscimento di € 47.411,70 e riparto in quattro quote: una a carico della procedura in prededuzione, una della creditrice procedente, una della debitrice esecutata e una della custode per mancata preventiva autorizzazione. La custode proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, chiedendo che l’intero importo fosse posto a carico della creditrice. L’opposizione era rigettata; la custode ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente per interrelazione. Il primo denuncia violazione dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e degli artt. 95, 65 e 67 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto legittima la ripartizione delle spese tra custode, creditrice e debitrice, escludendo l’anticipazione a carico della parte istante.
Il motivo è fondato. Il Collegio ritiene che le spese necessarie per la conservazione del bene pignorato — incluso il mantenimento in vita degli animali — rientrino tra le spese per atti necessari al processo ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002. In assenza di fondi della procedura o di disponibilità del debitore, esse possono essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
La Corte aderisce all’orientamento di Cass. n. 12877 del 2016: le spese necessarie al mantenimento in esistenza fisica e giuridica del bene pignorato, in quanto strumentali al risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, sono comprese tra le spese per gli atti necessari al processo. Il creditore potrà poi rivalersi sul debitore ex art. 95 c.p.c., godendo del privilegio ex art. 2770 c.c..
L’accoglimento del primo motivo apre la via agli altri due. Quanto al secondo, poiché si tratta di spese necessarie, non rileva che non vi sia stata autorizzazione preventiva del giudice: l’art. 67 c.p.c. impone al custode obblighi di custodia, non di sollecitare autorizzazioni prima di adempiere ai doveri urgenti di mantenimento e cura dei beni. Quanto al terzo, è erronea l’estensione alle spese vive dei margini di apprezzamento riconosciuti al GE per la quantificazione del compenso.
La Corte accoglie i tre motivi, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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