Inammissibile il motivo che introduce azione nuova mai discussa (Cass. civ. Sez. III n. 29639 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione di norme sostanziali, non si sofferma su quaestiones iuris ma si risolve in una dissertazione sulla sussistenza degli elementi istruttori che il giudice di merito non avrebbe considerato, senza rispettare i limiti di giustiziabilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. fissati dal giudice di legittimità. È parimenti inammissibile il motivo che introduce un tema d’indagine mai affrontato nel giudizio di merito, perché afferente a un’azione diversa da quella ivi proposta e discussa. La produzione documentale tardiva, non diretta a sostenere l’ammissibilità del ricorso ma a provarne la fondatezza, è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e la memoria illustrativa non può integrare i motivi già enunciati nell’atto introduttivo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un magazzino in Roma, aveva convenuto in giudizio il titolare dell’unità immobiliare adiacente e il condominio, deducendo che i lavori di ristrutturazione eseguiti dal primo nel 2005 avevano reso impossibile l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’impianto fognario deliberati dal condominio nel 2008, con conseguente impossibilità di utilizzo dell’immobile. Aveva chiesto l’accertamento dell’occlusione dell’impianto e la condanna dei convenuti al ripristino e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il convenuto al ripristino dello status quo ante. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di quest’ultimo, aveva integralmente riformato la decisione e rigettato le domande attoree, sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; resiste il controricorrente, mentre il condominio è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di ordine processuale. La produzione documentale effettuata con la memoria illustrativa è inammissibile per duplice ragione: è tardiva rispetto al termine fissato dall’art. 372 c.p.c. e non è consentita dalla stessa disposizione, in quanto non diretta a sostenere l’ammissibilità del ricorso ma a provarne la fondatezza. Parimenti inammissibile è l’introduzione, in memoria, di argomenti e questioni non contenuti nel ricorso.

Il Collegio richiama il principio per cui la memoria non può integrare i motivi di ricorso, assolvendo all’esclusiva funzione di chiarire e illustrare i motivi già ritualmente enunciati nell’atto introduttivo, con il quale si esaurisce il diritto di impugnazione, citando Cass. n. 8949/2023.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il mezzo non si sofferma su quaestiones iuris, ma si risolve in una lunga dissertazione sulla sussistenza di elementi istruttori che il giudice d’appello non avrebbe considerato. Il motivo non rispetta i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 in tema di valutazione e selezione dei mezzi istruttori e di limiti di giustiziabilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in sede di legittimità.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile sotto plurimi profili. La ricorrente discute una pretesa mancata applicazione dell’art. 2051 c.c., mentre sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano delibato la sola azione ex art. 2043 c.c.: il mezzo introduce dunque un tema mai affrontato in merito, perché afferente a un’azione diversa. In ogni caso, difetta la prova del nesso di causalità tra la condotta imputata e i danni lamentati, il cui onere grava sulla pretesa danneggiata; sul punto la Corte richiama Cass. n. 8346/2024. L’accertamento fattuale del giudice di merito non risulta adeguatamente censurato, donde l’inammissibilità anche per tale verso.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *