Contributo di solidarietà su pensione professionale: legittimità e prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25632 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Casse previdenziali privatizzate non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genere delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La questione non attiene pertanto all’intangibilità del trattamento pensionistico, ma alla possibilità, per le Casse, di introdurre un contributo di solidarietà con fonte regolamentare anziché legale. In tema di prescrizione, quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti aveva applicato su un trattamento pensionistico di un professionista iscritto un contributo di solidarietà. Il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 498/2023, ha respinto il gravame proposto dalla Cassa.

Avverso tale decisione la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la pretesa legittimità del contributo, con subordinata questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., e la denunciata applicabilità della prescrizione quinquennale. Il controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’incompatibilità del relatore, che aveva formulato la proposta di definizione accelerata. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, ha escluso ogni profilo di incompatibilità, non avendo la proposta natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Nel merito del primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non afferma un principio di intangibilità del trattamento pensionistico: essa si limita a censurare l’illegittimità del contributo imposto dalla Cassa. Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato alla stregua dell’orientamento consolidato secondo cui le Casse privatizzate non possono introdurre un prelievo su un trattamento già determinato, in contrasto con il principio del pro rata e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

La Corte ha richiamato la pronuncia di Cass. n. 603 del 2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, che, esaminando l’analogo prelievo disposto dalla legge n. 147 del 2013, ha qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta per legge con finalità di contribuzione agli oneri del sistema previdenziale. È la mancanza di una fonte legale che rende illegittima la trattenuta, essendo riservata al legislatore l’introduzione del prelievo.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte ha osservato che essa presuppone un tema di intangibilità che nella specie non si pone. La diversità di fonte impositiva — legislativa per i trattamenti a carico dell’INPS, regolamentare per quelli delle Casse privatizzate — giustifica il differente trattamento, con conseguente manifesta infondatezza della questione.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito posto a disposizione dell’assicurato. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale, non applicandosi l’art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, che riguarda i ratei arretrati a seguito di riliquidazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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