Divisione ereditaria, stima dei beni mobili al valore attuale (Cass. civ. Sez. II n. 34191 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stima dei beni da porre a base della divisione va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione e, dunque, al momento della domanda giudiziale. È consentito utilizzare valutazioni non coeve solo se si accerta che, nonostante il tempo trascorso, non sia intervenuto un mutamento di valore per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene; grava sulla parte che sollecita la rivalutazione l’onere di allegare le relative ragioni giustificative. Tale principio ha valenza generale e non è limitato alla divisione di beni immobili. L’inventario e la stima dell’esecutore testamentario hanno carattere solo sommario e sono utilizzabili dal giudice della divisione a condizione che risultino riscontrate la completezza della ricognizione dei beni e la congruità e correttezza della stima, con motivazione adeguata.
Il Fatto
Una coerede conviene in giudizio i fratelli per ottenere la divisione dell’eredità dei genitori e la dichiarazione di nullità del testamento paterno. Il Tribunale respinge le azioni di nullità, dichiara l’apertura della successione testamentaria e rigetta le domande di riduzione, disponendo la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni non contemplati nel testamento e sulle ulteriori domande.
La sentenza non definitiva è confermata in appello e passa in giudicato. Con la successiva sentenza definitiva il primo giudice dispone la divisione dei soli beni mobili residui del de cuius, condanna alcuni coeredi a pagare il controvalore agli altri contitolari e dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione materna. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, attribuisce a ciascun condividente i beni mobili indicati nel prospetto della relazione di consulenza tecnica. Alcuni coeredi ricorrono per cassazione, lamentando la non corretta individuazione dei cespiti e l’incongruità della stima adottata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale e i tre motivi del ricorso incidentale, che pongono questioni sostanzialmente identiche, e li accoglie. I ricorrenti avevano censurato in appello la non corretta individuazione dei beni mobili da dividere, avvenuta sulla base dell’inventario eseguito dall’esecutore testamentario, e l’incongruità del valore di stima adottato dal Tribunale, risalente a data anteriore alla proposizione del giudizio di divisione.
Su quest’ultimo profilo il giudice di merito non si è pronunciato, neppure per implicito, non spiegando perché quei valori, attualizzati al 2002 e oggetto di stima sommaria, fossero ancora congrui alla data della domanda o della decisione di primo grado. La sentenza si limita ad affermare che l’individuazione dei beni va fatta per relationem, con riferimento alle risultanze dell’inventario e dello schema utilizzato dal Tribunale, senza rispondere alle critiche degli appellanti sull’esaustività di quell’inventario e sulla congruità delle valutazioni.
Il Collegio enuncia il principio secondo cui la stima dei beni per la formazione delle porzioni va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione e, quindi, al momento della domanda giudiziale, richiamando i propri precedenti (Cass. 29733/2017; Cass. 21632/2010; Cass. 3029/2009). Può tenersi conto anche di valutazioni non troppo vicine alla decisione, purché si accerti che non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento; grava però sulla parte che solleciti la rivalutazione l’onere di allegare le relative ragioni. Tale principio ha valenza generale, non limitata alla divisione di beni immobili.
Nel caso concreto il valore utilizzato risale a un triennio precedente all’instaurazione del giudizio divisorio, senza che la sentenza abbia dato conto della sua congruità né risposta alle censure degli appellanti sulle possibili variazioni in pendenza di giudizio. La Corte di merito, inoltre, ha affermato che l’inventario costituiva il necessario riferimento per l’individuazione della massa mobiliare senza spiegare le ragioni della sua esaustività e senza replicare alle richieste di consulenza. L’inventario e la stima dell’esecutore testamentario, precisa il Collegio, hanno carattere solo sommario, essendo volti a una ricognizione strumentale ai compiti dell’esecutore, e sono utilizzabili solo se riscontrate completezza e correttezza con adeguata motivazione.
Nota della Redazione
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