Termine dilatorio di 60 giorni e nullità dell’avviso ante tempus (Cass. civ. Sez. V n. 5325 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza, ma nell’effettiva assenza del requisito esonerativo, la cui ricorrenza deve essere provata dall’ufficio. La garanzia non ammette equipollenti e non può essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo svoltosi tra le parti. Ne deriva la nullità insanabile dell’atto impositivo notificato prima della scadenza del termine, indipendentemente dalla natura, armonizzata o non armonizzata, del tributo accertato.

Il Fatto

A seguito di una segnalazione dell’Amministrazione fiscale francese relativa alla detenzione di disponibilità finanziarie presso un istituto bancario svizzero, la Guardia di Finanza effettuava una verifica con accesso presso l’abitazione della contribuente. Quest’ultima, che non svolgeva attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, giustificava le movimentazioni riscontrate, salvo taluni accrediti registrati nel corso del 2006 su conti correnti italiani per complessivi euro 150.000, che imputava alla restituzione di un prestito infruttifero a suo tempo concesso al professionista di fiducia.

All’esito del processo verbale di constatazione, l’Ufficio notificava un avviso di accertamento, richiamando la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e recuperando a tassazione quali redditi diversi gli importi non giustificati. La contribuente impugnava l’atto, ma le sue ragioni non venivano apprezzate nei gradi di merito. Proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono stati ritenuti fondati. Costituiva circostanza pacifica che l’avviso di accertamento fosse stato emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, come emergeva dalla sentenza di appello. Parimenti certo era che la verifica fosse iniziata circa otto mesi prima dell’emanazione del p.v.c., con accesso autorizzato al domicilio della contribuente.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza del requisito esonerativo, da provarsi dall’ufficio con riferimento alla concreta fattispecie e all’epoca dell’emissione.

È stato inoltre precisato, richiamando Cass. n. 21517/2023, che la garanzia non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti. Il termine è necessario per consentire al contribuente, alla conclusione delle indagini, di riesaminare i dati raccolti e determinarsi sulla successiva condotta, rimanendo indifferente alle vicende compiutesi nelle fasi preliminari.

Nel caso di specie i giudici di appello non si erano conformati a tali principi, avendo ravvisato il requisito dell’urgenza esclusivamente in ragione dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’emissione dell’atto. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati, oltre che per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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