Regolamento di competenza inammissibile contro ordinanza che afferma la competenza (Cass. civ. Sez. I n. 23446 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di competenza, il provvedimento con cui il giudice adito, disattendendo la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé non è impugnabile ex art. 47 c.p.c., ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, salvo che il giudice abbia conclamato, in termini di assoluta e inequivoca incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione. La procura speciale conferita alla parte nei cui confronti è notificato il ricorso è da ritenersi apposta in calce alle scritture difensive, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture medesime. Il regolamento inammissibile non esonera dal raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

La banca ha ottenuto dal Tribunale di Parma un decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei relativi fideiussori. La società ha proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza territoriale del giudice adito, individuando quali fori alternativamente competenti quelli di Roma, Padova e Siena, in applicazione dei criteri legali e delle pattuizioni contrattuali richiamate negli allegati al monitorio.

Con due distinte ordinanze il Tribunale non si è pronunciato sulla competenza; solo con l’ordinanza del 26.06.2024, comunicata il giorno successivo, ha affermato che «sussiste la competenza del Tribunale adito», senza ulteriore motivazione. Avverso tale provvedimento la società ha proposto regolamento di competenza, articolando due motivi. La banca ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.; la ricorrente ne ha eccepito la nullità della procura.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità della procura eccepita dalla ricorrente. Il documento allegato alle scritture difensive della banca è una copia digitale di procura speciale nativa analogica, autenticata con firma del difensore, depositata contestualmente alla memoria per via telematica. Il richiamo è alla Sezioni Unite n. 2077 del 19.01.2024, secondo cui l’allegazione informatica di copia digitalizzata della procura cartacea, con sottoscrizione autografa e autenticazione digitale, integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce.

Il collegio estende il principio al regolamento di competenza. La parte nei cui confronti è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. si difende, analogamente al controricorrente ex art. 370 c.p.c., mediante scritture difensive depositate telematicamente. Il deposito contestuale della procura integra pertanto l’ipotesi dell’art. 83 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione è respinta.

Nel merito, la Corte rileva l’inammissibilità del regolamento. Il provvedimento che, disattendendo l’eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé non è impugnabile, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 20449 del 29.09.2014 e, da ultimo, a Sez. III n. 25181 del 19.09.2024.

L’ordinanza impugnata non reca alcuna espressione da cui desumere, senza possibilità di equivoco, l’intenzione di risolvere definitivamente la questione, in guisa da escluderne la revocabilità ex art. 177 c.p.c. anche con la sentenza che definisce il merito. L’inammissibilità assorbe il vaglio dei motivi.

Le spese sono rimesse al giudice del merito. La Corte dà infine atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, applicabile anche al regolamento di competenza stante la sua natura impugnatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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