Rinvio alle Sezioni Unite e assorbimento del motivo sulle spese di mediazione (Cass. civ. Sez. III n. 25744 del 21.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione semplice della Corte di cassazione, investita dalle Sezioni Unite dell’esame dei motivi non ancora decisi ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., non può riesaminare la questione già definita dal Massimo Consesso, che ha statuito esaustivamente anche sulla decisività del mezzo, essendo in caso contrario tenuta a dichiararlo inammissibile. L’erronea indicazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in luogo del n. 3 non impedisce la riqualificazione del motivo quando il suo contenuto è inequivoco. È inammissibile il motivo che non censuri specificamente una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la statuizione impugnata. La caducazione della sentenza sul primo motivo travolge, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., la statuizione sulle spese, rendendo assorbito il motivo che la investe, con rinvio al giudice del merito in diversa composizione.

Il Fatto

La società locatrice aveva acquistato un immobile e, subentrata nel contratto di locazione, aveva rilevato la morosità del conduttore nel pagamento di alcuni canoni. Ottenuta la convalida dello sfratto e avviata la procedura di rilascio, la società aveva recuperato la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale del contratto. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni, comprensivo dei canoni non percepiti fino alla scadenza pattuita e delle spese del procedimento di convalida.

Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, escludendo ogni residuo pregiudizio per effetto della riconsegna anticipata e disattendendo il rimborso delle spese di sfratto, per difetto di specificazione della pretesa. Ha inoltre compensato le spese del procedimento di mediazione, ritenendo legittimo il rifiuto della proposta conciliativa. Proposto ricorso per cassazione, la Terza Sezione ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 4892/2025 hanno accolto il primo motivo, rinviando alla Sezione per gli ulteriori motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione del controricorrente secondo cui le Sezioni Unite non avrebbero deciso sulla decisività del primo motivo. Il Massimo Consesso ha statuito esaustivamente, perché in caso contrario avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. Ogni questione relativa resta pertanto preclusa: la Sezione è stata investita, ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., dell’esame del secondo e del terzo motivo e della pronuncia rescindente, da emettersi insieme alla decisione dei motivi non esaminati.

Le eccezioni di inammissibilità del secondo e terzo motivo sono respinte. L’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. anziché al n. 3 non osta alla riqualificazione dei mezzi, una volta accertato che il loro contenuto è inequivoco.

Il secondo motivo — relativo alla mancata liquidazione delle spese delle procedure di sfratto e di esecuzione — è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte territoriale aveva autonomamente motivato che non si trattava di liquidare le spese in favore del difensore, bensì di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l’attivazione delle procedure di convalida. Tale percorso motivazionale, costituente autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la statuizione, non è stato specificamente censurato. Nel merito, il motivo muove dal presupposto errato che il problema attenga all’art. 91 c.p.c.: trattandosi di spese di altro procedimento, esse erano relative a una pretesa creditoria da dimostrare, non essendo sufficiente la mera produzione documentale priva dell’attività di allegazione.

Il terzo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo da parte delle Sezioni Unite: la caducazione della sentenza in parte qua travolge la statuizione sulla compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c. La sentenza è dunque cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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