Fideiussore e locazione: decadenza e onere della prova nel recesso del conduttore (Cass. civ. Sez. III n. 8023 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ. in favore del fideiussore, per mancata proposizione delle istanze contro il debitore principale nel termine semestrale, ha natura di eccezione in senso stretto: il fideiussore che non la sollevi nel giudizio di merito non può dedurla per la prima volta in Cassazione, né essa può essere rilevata d’ufficio. La relativa deduzione attiene all’esistenza della obbligazione di garanzia e non alla legittimazione passiva del fideiussore. In tema di recesso del conduttore e tardiva riconsegna dell’immobile locato, la responsabilità ex art. 1591 cod. civ. è di natura contrattuale, con conseguente applicazione del principio di vicinanza della prova: incombe sul conduttore, e non sul locatore, dimostrare l’avvenuto pagamento del canone e la tempestiva restituzione del bene, quali fatti estintivi del credito.

Il Fatto

La locatrice di un immobile ad uso diverso convenne in giudizio la società conduttrice e il relativo fideiussore, chiedendo il pagamento dei canoni maturati tra il recesso anticipato della società e la riconsegna dell’immobile, oltre a consumi e oneri condominiali. La conduttrice aveva comunicato il recesso per sopravvenuti problemi economici, ma aveva riconsegnato l’immobile solo diversi mesi dopo.

I convenuti contestarono la domanda, deducendo il cattivo funzionamento dell’impianto fognario condominiale e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni e l’indennità di avviamento. Il Tribunale accolse la domanda della locatrice; la Corte d’appello di Messina rigettò il gravame del solo fideiussore. Questi propose ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ., rilevando che la gran parte delle censure non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma constata una generale aspecificità del ricorso, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ribadisce che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio: il fideiussore che non la proponga nel giudizio di merito non può sollevarla per la prima volta in legittimità. La questione attiene alla titolarità dell’obbligazione dal lato passivo e non alla legittimazione passiva, sicché avrebbe dovuto essere veicolata già in primo grado, trattandosi di fatto anteriore all’avvio del giudizio.

Quanto all’art. 1591 cod. civ., la Corte conferma la natura contrattuale della responsabilità per tardivo rilascio dell’immobile: essa trova fondamento nel contratto i cui effetti sono cessati. Il giudice di merito ha accertato che la fideiussione investiva tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, comprese quelle risarcitorie, accertamento non adeguatamente censurato.

Il secondo motivo è inammissibile perché omette la riproduzione del contenuto della sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La Corte d’appello ha correttamente escluso che la revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove integrasse una decisione della “terza via”, trattandosi di libero apprezzamento delle prove ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Il terzo motivo è inammissibile e infondato. In tema di litisconsorzio facoltativo, la confessione di un litisconsorte è liberamente apprezzabile ex art. 2733, comma 3, cod. civ. Quanto all’onere della prova, la Corte richiama il principio di vicinanza della prova e l’insegnamento secondo cui, nel giudizio ex art. 1591 cod. civ., spetta al conduttore provare il pagamento del canone e la tempestiva restituzione dell’immobile.

Il quarto motivo è inammissibile e infondato: corretta la liquidazione delle spese pro capite in favore di ciascun resistente con autonoma difesa, e corretta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei chiamati in causa in base al principio di causalità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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