Revocatoria ordinaria e legittimazione del liquidatore giudiziale nel concordato (Cass. civ. Sez. III n. 25745 del 21.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori sono entrambi legittimati ad agire in revocatoria ordinaria il liquidatore volontario, quale organo dotato dei poteri di amministrazione della società, e il liquidatore giudiziale, quale titolare ex lege dell’ufficio di liquidazione dei beni ceduti, funzionale alla soddisfazione del ceto creditorio. Non sussiste alcun litisconsorzio necessario dei soci rispetto all’accertamento del credito derivante dall’esecuzione dell’appalto, perché di esso risponde verso l’appaltatrice la sola cooperativa committente; è sufficiente che gli attori vantino un credito quale presupposto dell’azione ex art. 2901 cod. civ. La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto intercorso tra committente e appaltatrice è inter alios acta e non può derogare alla giurisdizione ordinaria né estendere i suoi effetti ai soci della committente, estranei al regolamento negoziale.

Il Fatto

Una società appaltatrice, in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni, agisce in revocatoria ordinaria contro una cooperativa committente e alcuni soci assegnatari di unità immobiliari. Il credito azionato deriva dal saldo di un contratto di appalto, accertato da un lodo arbitrale. Gli assegnatari, nel resistere, propongono domanda riconvenzionale di risarcimento per illegittima trascrizione della domanda giudiziale.

Il tribunale accoglie la domanda e dichiara inefficaci gli atti di assegnazione. La Corte d’appello rigetta gli appelli proposti tanto dagli assegnatari quanto dalla cooperativa. Gli assegnatari ricorrono allora per cassazione con sette motivi; resiste la società appaltatrice, mentre la cooperativa non svolge difese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di legittimazione ad processum. Secondo i ricorrenti l’azione sarebbe stata coltivata dal solo liquidatore giudiziale, privo di legittimazione. La doglianza travisa i dati processuali: l’azione è stata introdotta dalla società in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario, e dal liquidatore giudiziale. Entrambi sono pienamente legittimati, il primo quale organo di amministrazione della società, il secondo quale titolare ex lege dell’ufficio preposto alla liquidazione dei beni ceduti e alla soddisfazione del ceto creditorio. La Corte richiama sul punto la ordinanza n. 27381/2024.

Quanto alla contestazione del credito, il motivo è anzitutto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., perché omette di indicare dove e quando la questione era stata posta e, con intrinseca contraddittorietà, non denuncia l’omessa pronuncia. Nel merito, non può configurarsi alcun litisconsorzio necessario in ordine all’accertamento del credito: è incontroverso che delle opere extra-capitolato dovesse rispondere, verso l’appaltatrice, la sola cooperativa committente. Trattandosi di revocatoria ordinaria, è sufficiente il credito vantato dagli attori quale presupposto dell’azione. La natura autoevidente di tali considerazioni rende quindi fuori luogo le questioni di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Il motivo sulla sospensione necessaria è inammissibile e generico: non è dato comprendere come l’esito del procedimento penale possa incidere sul giudizio civile. La sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone una dipendenza tecnica, non una mera pregiudizialità logica: occorre che una norma di diritto sostanziale colleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e che la sentenza penale possa avere valore di giudicato nel processo civile (Cass. n. 15248/2021).

Il motivo sul difetto di giurisdizione è palesemente inammissibile: la tesi per cui la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, intercorso tra committente e appaltatrice, estenderebbe i suoi effetti ai soci della prima e ad altro contenzioso è di rara inconsistenza giuridica, perché una clausola inter alios acta non può vincolare né derogare alla giurisdizione ordinaria per rapporti e soggetti estranei al regolamento negoziale. La questione è inoltre proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Le censure sulla revocatoria sono infondate o inammissibili: il credito risulta dal lodo arbitrale ormai definitivo, emesso tra parti reciprocamente legittimate, senza pretermissione di litisconsorti necessari perché inesistenti; le doglianze su scientia damni e prescrizione involgono quaestiones facti riservate al merito (Cass. Sez. Un. n. 1785/2018). Il ricorso è quindi rigettato, salvo estinzione per rinuncia quanto alle posizioni delle due ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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