Motivi di cassazione generici e volti al merito sono inammissibili (Cass. civ. Sez. III n. 25743 del 21.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la statuizione di ammissibilità dell’appello, e il conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità del gravame, deve individuare le ragioni per cui quella statuizione è erronea e riportare il contenuto dell’atto di appello nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviarvi. È inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente violazioni di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze di fatto, strutturando il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito. La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per incoerenza logica o errore giuridico. In tema di danno da occupazione sine titulo, la liquidazione equitativa può fondarsi su presunzioni semplici e sulle quotazioni OMI, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Il Fatto
Il conduttore di un immobile ad uso abitativo agiva in giudizio per ottenere la restituzione delle somme corrisposte al locatore in eccedenza rispetto al canone convenuto per iscritto, assumendo che i pagamenti ulteriori fossero stati versati in nero. Il locatore si difendeva sostenendo che quei versamenti erano stati eseguiti in surroga di quanto dovuto dalla moglie, conduttrice di un box auto e di un locale deposito dello stesso stabile, e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni all’immobile. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del conduttore e, in un separato giudizio, rigettava quella del locatore diretta al rilascio dei locali e al risarcimento.
La Corte d’appello di Napoli, disposta la riunione dei procedimenti, rigettava l’appello del locatore quanto alla prima causa e, in riforma della seconda, condannava la conduttrice al rilascio dei locali e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, liquidata secondo le quotazioni OMI. Propone ricorso per cassazione la conduttrice soccombente con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo processuale. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., sostenendo la genericità dei motivi di appello. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i motivi di appello e i passaggi della sentenza di primo grado, non potendosi limitare a rinviare all’atto di gravame. Chi censura la statuizione di ammissibilità dell’appello deve individuare le ragioni dell’erroneità e riportare il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità.
Con il secondo motivo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Anche tale censura è inammissibile: la mera critica alla decisione non consente di identificare i passaggi motivazionali specificamente censurati. Il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le norme regolatrici. La ricorrente, in realtà, sollecitava una nuova valutazione delle risultanze di fatto, ormai cristallizzate, strutturando il giudizio di legittimità come un non consentito terzo grado di merito.
I motivi terzo, quarto e sesto, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 346 cod. proc. civ., sono parimenti inammissibili. Quanto all’art. 2041 cod. civ., la Corte territoriale non aveva accolto una domanda di indebito arricchimento, ma aveva ravvisato l’illecito rifiuto della conduttrice di restituire l’immobile. La scelta del criterio liquidatorio, congruamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il quinto e il settimo motivo, concernenti la liquidazione equitativa del danno da occupazione sine titulo, sono infondati e inammissibili. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite n. 36645 del 2022, secondo cui il danno non provabile nel suo preciso ammontare è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il riferimento alle quotazioni OMI, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, è criterio congruo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.