Diffamazione a mezzo stampa diritto di cronaca limiti sindacato legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 25828 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza per vizi di motivazione, il difetto del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. si configura solo quando la motivazione manchi integralmente o risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentirne l’individuazione, e deve essere apprezzato esclusivamente alla stregua del testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un confronto con elementi tratti aliunde. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente il sindacato di legittimità unicamente per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione e presenti carattere decisivo: non è ammissibile la censura che si risolva nella contestazione della congruità della complessiva valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione di un articolo giornalistico che lo indicava, tra parentesi, come il ‘giuda’ evocato in un pubblico dibattito. La domanda era stata respinta nel merito: il contenuto dell’articolo, pur oggettivamente lesivo della reputazione, risultava giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca, poiché l’autore non aveva affermato che la persona offesa fosse stata espressamente identificata come ‘giuda’ nel corso dell’evento rievocato, ma soltanto che a essa si intendeva riferire il relativo appellativo.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo. I controricorrenti resistevano con controricorso e il ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo l’illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice d’appello aveva escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione. La Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura, costruita sul confronto tra la motivazione e elementi estranei al solo testo della decisione impugnata. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: perché si configuri la mancanza di motivazione, questa deve risultare intessuta di argomentazioni fra loro inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili, e i vizi devono emergere dal testo del provvedimento, non dalla sua sufficienza rispetto alle risultanze probatorie.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse non solo esistente, ma anche lineare e logicamente coerente, essendo plausibile che il riferimento al ‘giuda nelle parole di Borsellino’ significasse non già che la persona offesa fosse stata identificata come ‘giuda’ dal dichiarante, bensì che questi si fosse limitato a parlare di un ‘giuda’, poi identificato in altra sede.

Con il secondo motivo il ricorrente contestava la pretesa torsione della domanda e l’illogicità dell’interpretazione delle dichiarazioni testimoniali. La Corte ha giudicato la censura infondata: il giudice d’appello aveva considerato il dato testuale dell’articolo ed escluso che se ne potesse ricavare l’affermazione secondo cui la persona offesa era stata espressamente indicata come ‘giuda’ nel pubblic

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *