Consenso informato motivazione contraddittoria prova respinta domanda rigettata (Cass. civ. Sez. III n. 25824 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione contraddittoria, e viola il c.d. minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza di merito che rigetta la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato ritenendola sfornita di prova, dopo aver respinto la richiesta di prova testimoniale tempestivamente articolata proprio sulle circostanze oggetto di dimostrazione. Il giudice che nega l’istruttoria e poi imputa all’attore il mancato assolvimento dell’onere probatorio non può fondare su tale carenza il rigetto: la contraddittorietà è insanabile e impone la cassazione con rinvio. La regola vale anche quando il thema probandum consista nella scelta che il paziente avrebbe assunto ove correttamente informato.

Il Fatto

Una paziente è deceduta dopo un intervento di impianto di protesi valvolare aortica eseguito presso una struttura sanitaria. Il coniuge, e dopo la sua morte i figli, hanno convenuto in giudizio l’azienda ospedaliera invocando la responsabilità sanitaria per la morte della congiunta, con domanda risarcitoria iure proprio e iure hereditatis, comprensiva del danno da violazione del consenso informato. La struttura ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicurativa.

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di colpa professionale e ha dichiarato tardiva quella da omesso consenso informato, compensando le spese. La Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto tempestiva la domanda sul consenso informato, ma l’ha rigettata nel merito per difetto di prova della scelta alternativa che la paziente avrebbe compiuto. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione disattende anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per asserito mancato deposito della prova della notifica della sentenza di secondo grado, rilevante anche ai fini del termine breve. I ricorrenti hanno depositato la documentazione della notifica eseguita a mezzo p.e.c., dalla quale risulta la data della notifica e dunque la tempestività dell’impugnazione.

Nel merito, il ricorso è affidato a un unico motivo di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Le questioni poste in causa erano due: la responsabilità dei sanitari per la morte e quella per l’omessa informazione e la conseguente mancata acquisizione del consenso. È impugnato solo il capo relativo al consenso informato.

I giudici di appello hanno riconosciuto l’omissione informativa, ma hanno negato il risarcimento perché gli attori non avrebbero dimostrato che, ove adeguatamente informata, la paziente avrebbe rifiutato l’intervento. La Corte rileva che la richiesta istruttoria era stata proposta nei termini e reiterata in primo grado, con una prova per testi diretta proprio a dimostrare che, informata dei rischi di aggravamento o di morte, la paziente non avrebbe accettato l’intervento.

La contraddittorietà è dunque insanabile: il giudice di merito rigetta la domanda per difetto di prova dopo aver respinto la prova di quelle stesse circostanze. La Corte richiama il principio del minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), applicabile ogni volta che il giudice neghi la domanda come non provata dopo aver respinto una richiesta di prova non inammissibile delle medesime circostanze (Cass. n. 26538/2017; Cass. n. 2980/2023).

Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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