Revocatoria ordinaria: scientia damni del terzo provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 25983 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell’accoglimento è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica conseguente alla riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Non è necessaria la collusione tra gli stessi, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui si agisce, allorché l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito. La scientia damni del terzo può essere provata anche a mezzo di presunzioni, essendo sufficiente la prova della scientia fraudis quando l’atto a titolo oneroso segua il sorgere del credito; la prova della collusione è richiesta solo se l’atto dispositivo sia anteriore a detto sorgere. Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale l’azione è proposta.
Il Fatto
Una creditrice convenne in giudizio innanzi al Tribunale il proprio debitore e un’associazione, poi trasformata in società, per sentir dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto con cui il debitore aveva trasferito a quella un immobile. Espose di essere creditrice per una somma rilevante, in forza di una sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale, e che il debitore si era spogliato dei propri beni nel corso del procedimento penale, pregiudicando le ragioni del credito.
Il Tribunale accolse la domanda, ravvisando la consapevolezza dell’acquirente circa il possibile pregiudizio. La Corte d’Appello rigettò il gravame, valorizzando il prezzo esiguo rispetto al valore di mercato e la mancanza di prova dell’avvenuto pagamento. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la creditrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l’accertamento della scientia damni del terzo richiedesse condotte gravemente colpose e che le due anomalie considerate dal giudice del merito non consentissero di desumerne la prova.
La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile, perché volto a ottenere una rivalutazione del merito, e in parte infondato, perché contrastante con il principio per cui ai fini della revocatoria è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica, non essendo necessaria la collusione né la conoscenza dello specifico credito quando l’atto sia successivo al sorgere di esso, principio già affermato dalle Sez. III n. 28423 del 15.10.2021 e dalle Sez. I n. 16825 del 05.07.2013.
Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per non aver ritenuto che la buona fede del terzo si presuma e che spetti al creditore provarne la mala fede. Il motivo è stato giudicato infondato: la consapevolezza del terzo del pregiudizio può essere provata anche a mezzo di presunzioni, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, essendo sufficiente la prova della scientia fraudis quando l’atto dispositivo, come nella specie, sia successivo al sorgere del credito.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 91 c.p.c. nell’individuazione dello scaglione per il calcolo delle spese del grado d’appello. Anche tale motivo è stato rigettato: il valore considerato ai fini della liquidazione delle spese è quello del credito per cui si agisce in revocatoria, in continuità con il principio ribadito dalle Sez. III n. 3697 del 13.02.2020.
Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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