Commissione di estinzione anticipata esclusa dal calcolo del tasso soglia (Cass. civ. Sez. I n. 18497 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi invece del corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. L’erronea indicazione del TAEG/ISC non dà luogo alla nullità dei contratti di mutuo, integrando un mero inadempimento o una violazione precontrattuale, in relazione alla quale non risulti allegato alcun danno. In tema di doppia conforme, il ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, onde dimostrarne la diversità.
Il Fatto
Due società e alcuni soggetti, in proprio e quali rappresentanti della compagine societaria, agiscono per l’accertamento della nullità di due contratti di mutuo ipotecario stipulati con una banca, per la restituzione degli interessi non dovuti e per il risarcimento del danno morale conseguente al reato di usura. Il giudice di prime cure respinge le domande, escludendo la dedotta usurarietà dei tassi applicati e rilevando che l’erronea indicazione del TAEG/ISC non costituisce causa di nullità.
La Corte di appello di Bologna conferma la decisione, disattendendo il gravame. I soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la banca resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, rimasto non contrastato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di costituzione in giudizio, reputando la controricorrente tuttora rappresentata dai difensori originari ai sensi dell’art. 85 cod. proc. civ., avendo escluso la validità della sostituzione processuale operata in forza di procura generale alle liti, inidonea al conferimento dello jus postulandi in sede di legittimità per il precetto dell’art. 365 cod. proc. civ.
Sul primo motivo, relativo alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata e delle spese nel calcolo del tasso soglia, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 23866 del 2022; Cass. n. 7352 del 2022) e ribadisce che la commissione non è riconducibile ai costi collegati all’erogazione del credito, non dipendendo dalla durata dell’utilizzazione del denaro. La doglianza sulle spese difetta di autosufficienza e di concludenza.
Il secondo motivo, sulla valutazione degli interessi di mora, è dichiarato inammissibile: il ricorrente richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 senza chiarire perché le statuizioni della Corte territoriale vi si porrebbero in contrasto. La Corte osserva che i tassi corrispettivi e moratori pattuiti erano inferiori al tasso soglia dei relativi decreti. Le censure su ulteriori voci di costo e sull’anatocismo risultano generiche e non concluenti.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per la preclusione derivante dal regime di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, onde dimostrarne la diversità (Cass. n. 5947 del 2023; Cass. n. 26774 del 2016).
L’ultimo motivo, sulla compensazione delle spese e sull’omessa indicazione dei criteri di liquidazione, è pure inammissibile. Il sindacato di legittimità in materia è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quanto ai criteri di liquidazione, essi si sottraggono al controllo di legittimità quando il giudice si mantenga tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non essendo prospettato alcuno scostamento.
Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale, condizionato, è dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.