Consecuzione concordato-fallimento non retrodata il divieto di prova testimoniale (Cass. civ. Sez. I n. 21120 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non costituisce autonomo criterio normativo idoneo a retrodatare al deposito della domanda di concordato preventivo gli effetti propri del fallimento. Esso opera quale enunciato descrittivo di soluzioni regolative dotate di specifiche e distinte fonti normative, al di fuori delle quali nessun effetto ulteriore è predicabile in via interpretativa. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del presupposto di applicabilità del divieto di prova testimoniale di cui all’art. 621 c.p.c., rileva esclusivamente il momento di apertura del fallimento e non quello di presentazione della domanda di concordato. La cassazione con rinvio è altresì giustificata quando il giudice di merito liquida il credito in prededuzione sulla base del solo valore nominale indicato in fattura, priva di data certa e inopponibile al fallimento, trascurando i dati certi offerti dal ricavo della vendita coattiva e dalla stima contenuta nella domanda di concordato.

Il Fatto

Nel corso di una procedura fallimentare una società di costruzioni propone domanda di rivendica di una gru, assumendone l’acquisto in forza di un contratto-quadro. Il giudice delegato rigetta l’istanza. Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, ammette in prededuzione il credito corrispondente al valore del bene al momento dell’apertura del concorso, ritenendo provata la proprietà attraverso la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali.

Il fallimento propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando in particolare che il giudice di merito abbia escluso l’operatività del divieto di prova per testi senza considerare gli effetti retroattivi della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, ravvisandone l’infondatezza. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto integrato il requisito della verosimiglianza del diritto, che consente la deroga alla restrittiva disciplina probatoria dell’art. 621 c.p.c., sulla base di precisi elementi di fatto: al momento della dichiarazione di fallimento il cantiere non era più nella disponibilità della società poi fallita, ma di altra società che deteneva il bene; era inoltre pacifica l’attività edile esercitata dalla rivendicante, che conservava il manuale d’uso della gru.

La doglianza fondata sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile: la ricorrente non lamenta l’omesso esame di un fatto storico, ma la disapplicazione del principio di consecuzione e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il vizio introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, riguarda l’omesso esame di un fatto storico e non è invocabile per censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive, non assimilabili a questioni giuridiche.

Nel merito, la Corte chiarisce che la consecuzione delle procedure non spiega alcun effetto sulla condizione di applicabilità dell’art. 621 c.p.c., il cui presupposto è che il ritrovamento dei beni avvenga in locali o aree nella disponibilità del debitore al momento dell’apertura del fallimento, corrispondente al pignoramento dei beni mobili, e non invece quando è stata presentata la domanda di concordato.

Il Collegio ribadisce che nell’ordinamento non si rinviene alcuna disposizione che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti del fallimento all’inizio della procedura minore. Il principio di unitarietà delle procedure succedutesi senza soluzione di continuità è enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative, come confermato dalle previsioni in tema di esenzione da revocatoria, prededucibilità dei crediti, decorrenza dei termini e inefficacia delle ipoteche.

Il terzo motivo è invece accolto. Ai sensi dell’art. 103 l. fall., il valore di mercato va calcolato con riguardo al momento dell’apertura del fallimento. Il Tribunale lo aveva determinato sulla base del dato nominale indicato nella fattura, che lo stesso Collegio ha riconosciuto priva di data certa e quindi inopponibile alla massa, oltre che non aggiornata. Né elementi utili potevano trarsi dalle deposizioni testimoniali. Restavano trascurati i dati certi offerti dal ricavo della vendita coattiva e dalla valutazione contenuta nella domanda di concordato. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *