Tasso leasing determinabile per relationem e nullità della clausola (Cass. civ. Sez. III n. 25984 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione nel contratto del tasso leasing non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società concedente. La ratio della norma va individuata nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del rapporto di durata. La relativa censura, ove riproponga questione già risolta dalla giurisprudenza consolidata, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società utilizzatrice di un capannone industriale in leasing convenne in giudizio la concedente davanti al Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento dell’omessa pattuizione del tasso corrispettivo, la declaratoria di gratuità del contratto e la restituzione degli importi versati per interessi. In via subordinata dedusse l’usurarietà del tasso moratorio pattuito; in via di ulteriore subordine l’indeterminatezza delle clausole sugli interessi corrispettivi e moratori.

Il Tribunale rigettò le domande ritenendo che le clausole consentissero piena contezza dell’impegno economico e che il riferimento corretto fosse al tasso leasing, mero strumento di trasparenza. La Corte d’Appello di Milano respinse il gravame, affermando la determinabilità del tasso anche per relationem. Avverso tale sentenza la utilizzatrice propose ricorso per cassazione con unico motivo, resistito dalla banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ., dell’art. 117, commi 4 e 6, TUB e degli artt. 1418 e 1419, ultimo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che i giudici di merito non abbiano rilevato l’omessa pattuizione del TAN, ritenuto determinabile per relationem.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio per cui, nel leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing non integra la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB se il tasso è determinabile per relationem, mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margine di incertezza né discrezionalità in capo alla concedente.

La ratio della disposizione è individuata nella salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, intesa in senso economico: è trasparente il contratto che consente di prevedere il livello di rischio o di spesa del rapporto di durata. Il Collegio richiama sul punto Cass., sez. 3, n. 12889 del 2021 e Cass., sez. 3, n. 28824 del 2023.

Nel caso concreto, la corte territoriale ha ritenuto che dal contratto emergessero le modalità di rimborso, l’ammontare e il numero dei canoni, le scadenze e il prezzo di riscatto, elementi idonei a consentire una determinabilità oggettiva dei tassi applicabili. Essendosi consolidata la giurisprudenza sulla determinabilità del tasso nel sistema di ammortamento alla francese, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. La ricorrente è inoltre condannata al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti, e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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