Errore in bilancio senza impatto sulla dichiarazione esclude la sanzione per infedeltà (Cass. civ. Sez. V n. 26107 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa per dichiarazione infedele, di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, presuppone che l’infedeltà della dichiarazione sia obiettivamente riscontrabile, anche sotto il profilo dell’incompletezza. Non è quindi applicabile la sanzione quando l’errore contabile riguardi una posta patrimoniale, iscritta al passivo per un importo inesistente ma compensata da una voce impropria, e tale duplice, pur incongrua, contabilizzazione non abbia prodotto alcun risparmio o evasione di imposta, né inciso sul conto economico o sulla dichiarazione dei redditi. In assenza di incidenza sulla dichiarazione, difetta il presupposto oggettivo della violazione e il provvedimento sanzionatorio è illegittimo.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 per l’IRES e altro. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione un debito iscritto a bilancio per un milione di euro, ritenendolo inesistente e qualificandolo come sopravvenienza attiva. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, giudicando legittimo l’operato dell’Ufficio.
In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione della parte contribuente, escludendo che l’erronea rappresentazione in bilancio avesse dato luogo a risparmio o evasione di imposta e dunque alla tassazione della somma. Confermava però le sanzioni irrogate, ravvisando un comportamento irregolare e consapevole non corretto con successive variazioni contabili. Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione processuale. Il rito camerale è ammissibile anche se la soppressa Sesta Sezione civile aveva rinviato la causa alla pubblica udienza. Non esiste un dato positivo che attribuisca forza vincolante a quella prima valutazione, sicché, alla luce di una diversa successiva valutazione, la sezione semplice può decidere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (così Cass. n. 25837/2017).
Nel merito, il ricorso denuncia la violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 471/1997, 3 del d.lgs. n. 472/1997, 7 del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. La Commissione regionale, dopo aver escluso la configurabilità di una fattispecie imponibile, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo anche il provvedimento sanzionatorio, poiché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata.
La Corte ritiene il motivo fondato. La sanzione era stata irrogata ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, che nella versione ratione temporis vigente punisce l’indicazione in dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato o comunque di un’imposta inferiore a quella dovuta. Nel caso di specie l’accertamento si fondava sull’inesistenza dell’importo iscritto al passivo, posta che avrebbe dovuto essere eliminata con rettifiche contabili non eseguite.
Tuttavia, è stato parimenti accertato che tale voce era stata, seppure impropriamente, iscritta a bilancio quale contropartita dell’errata contabilizzazione nelle rimanenze di una voce pari allo stesso importo. Questa duplice contabilizzazione, pur incongrua, non ha dato luogo ad alcun risparmio o evasione di imposta e non ha avuto impatto alcuno né sul conto economico né sul Modello Unico, dovendosi ritenere non legittimo il recupero dell’IRES ai sensi dell’art. 88 del Tuir.
Da tali premesse discende che la sanzione per dichiarazione infedele non è applicabile: l’errore contenuto nello stato patrimoniale, equilibrato con la impropria posta compensativa, non ha inciso sul conto economico né sulla dichiarazione dei redditi, che non può ritenersi affetta da infedeltà obiettiva, neppure intesa come incompletezza. Non rilevano i precedenti evocati dalla Difesa erariale, tra cui Cass. n. 12460/2014, che attengono alla diversa fattispecie di esposizione nel conto economico di un reddito inferiore a quello accertato, circostanza esclusa dalla Commissione regionale con statuizione non contestata dall’Ufficio.
In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi illustrati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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