Rinuncia al ricorso e contributo unificato escluso per cessata materia (Cass. civ. Sez. V n. 6768 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., indipendentemente dall’accettazione della controparte. Il carattere ricettizio dell’atto impone il rispetto delle formalità dell’art. 390 cod. proc. civ.; in loro assenza la rinuncia resta comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia, poiché il raddoppio del contributo unificato è prelievo tributario di natura tipica, riferito ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non tollera interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento in materia di IMU relativo all’anno 2013, emesso da un comune nei confronti di una società di gestione del risparmio. La società impugna l’atto e, nei gradi di merito, la pretesa resta confermata: la Commissione tributaria regionale respinge l’appello, confermando la decisione di primo grado.
La società propone quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’ente locale resiste con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti depositano un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, attestando l’integrale pagamento della pretesa e delle spese dei gradi precedenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dell’istanza congiunta e la sua idoneità a definire il giudizio. L’atto è stato depositato prima dell’adunanza camerale e sottoscritto dai difensori muniti di specifico potere in forza della procura, sicché ricorrono i presupposti dell’art. 390, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.
Su questa base il procedimento è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La Corte ribadisce che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede l’accettazione della controparte, ma conserva carattere ricettizio: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con apposizione del visto. Rispettate tali formalità, opera l’art. 391 cod. proc. civ., come affermato in una serie di precedenti richiamati nella motivazione.
Il Collegio aggiunge un profilo di chiusura coerente con la qualificazione adottata: la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione, salva la possibilità di condannare il rinunciante alle spese. Nella specie, tuttavia, l’istanza è congiunta e comprende l’accordo sulla compensazione delle spese, accettata dall’ente locale, così che la Corte dichiara la compensazione integrale.
Resta il profilo del contributo unificato. La Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012: l’obbligo di versare l’ulteriore importo grava sul ricorrente rimasto soccombente nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di prelievo di natura tributaria, la norma è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. L’estraneità della fattispecie alla previsione consente di omettere ogni specificazione in dispositivo.
Nota della Redazione
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