Revocazione per errore di fatto sull’istanza di legittimo affidamento (Cass. civ. Sez. V n. 26278 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato nell’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che porti ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti accertato. Esso è configurabile quando la Corte supponga non formulata una domanda che, invece, risultava proposta dalla parte. Il legittimo affidamento del contribuente, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000, determina l’esclusione degli aspetti sanzionatori e accessori, ma non incide sulla debenza del tributo, che dipende dalla obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi. La mera inerzia dell’amministrazione, pur protratta nel tempo e in presenza di decadenza dall’accertamento, non genera di per sé un affidamento tutelabile.

Il Fatto

Il contribuente impugna cinque avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2006 al 2010, lamentando il difetto di motivazione degli atti e invocando il proprio legittimo affidamento. La commissione tributaria provinciale accoglie l’impugnazione; il giudice del gravame conferma la decisione con diversa motivazione, valorizzando l’inerzia dell’amministrazione come fonte di una aspettativa legittima.

La Corte accoglie il ricorso dell’ente impositore e, con la ordinanza n. 8548/2019, ritiene che i profili di affidamento possano valere solo per sanzioni e interessi, aggiungendo che su tale punto nessuna domanda era stata formulata. Il contribuente domanda allora la revocazione di quella ordinanza, deducendo che nel controricorso aveva concluso in via subordinata proprio per l’annullamento di interessi e sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso per revocazione è ammissibile e il denunciato errore revocatorio sussiste. La Corte ribadisce che l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice e non necessita di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; resta fuori dall’àmbito dell’errore percettivo l’error iuris e la interpretazione degli atti processuali. La Cass. Sez. Un. n. 4367 del 2021 e la Cass. n. 10040 del 2022 sono richiamate a sostegno dell’orientamento.

Nel caso concreto, il rilievo dell’ordinanza secondo cui il legittimo affidamento avrebbe potuto valere solo per le sanzioni, ma sul punto non era stata formulata specifica domanda, è frutto di una svista obiettivamente rilevabile: la domanda doveva ritenersi presupposta, poiché la sentenza impugnata aveva già accolto il motivo riproposto in appello dal contribuente, escludendo debenza d’imposta e di sanzioni in ragione della eccezionalità del caso.

Revocata l’ordinanza nel punto, la Corte procede al giudizio rescissorio sul terzo motivo, limitato alle parti strettamente connesse, essendosi formato il giudicato sulle altre. Il motivo è fondato. Il legittimo affidamento comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000, l’esclusione degli aspetti sanzionatori e accessori, ma non incide sulla debenza del tributo. I presupposti dell’affidamento — attività amministrativa apparentemente legittima e coerente, conformazione in buona fede del contribuente, circostanze specifiche rilevanti — non ricorrono.

Il mero silenzio serbato su una interlocuzione avviata dall’amministrazione non è idoneo a giustificare l’affidamento, non assumendo carattere univoco. Le Sezioni Unite n. 8500 del 2021 escludono che il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’amministrazione siano suscettibili di produrre un affidamento tutelabile. Il requisito oggettivo della esenzione non può desumersi da documenti attestanti il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo verificare che l’attività non sia svolta con modalità commerciali. Residua quindi la mera inerzia dell’amministrazione, non idonea a fondare alcun affidamento. Il terzo motivo è accolto e l’originario ricorso del contribuente è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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