Assegnazione di immobile al socio e omesso esame di fatti decisivi (Cass. civ. Sez. V n. 17673 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, la sentenza d’appello che, a fronte della contestazione dell’assegnazione gratuita di un immobile alla socia, ne affermi la natura di compravendita onerosa è affetta dal vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando ometta di esaminare fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quali l’assenza di data certa del preliminare, la mancanza di provvista dell’acquirente e la tardività del disinteresse manifestato dal terzo. Non integra, invece, il medesimo vizio la discrasia tra i dati catastali, ove il giudice di merito l’abbia espressamente esaminata. Il controllo di legittimità non può risolversi in un riesame del significato delle prove, rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel settore dell’edilizia un avviso di accertamento con cui rilevava un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio sosteneva che l’atto pubblico con cui la società aveva trasferito alla socia un appartamento e una rimessa celasse in realtà un’assegnazione senza corrispettivo, non avendo la società contabilizzato né la vendita né i pagamenti e non avendo conservato la documentazione.
La società impugnava l’atto. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, dichiarando illegittimo l’accertamento. Ravvisava la violazione del contraddittorio per l’IVA e, per le altre imposte, riteneva attendibile la ricostruzione della società: l’immobile era stato promesso in vendita a un terzo che ne aveva versato il prezzo, poi ceduto alla socia. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il quarto motivo, che denuncia motivazione illogica, e lo dichiara infondato. Richiamando le Sezioni Unite, ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per assenza o contraddittorietà radicale della giustificazione del decisum. Nel caso concreto la CTR aveva adeguatamente illustrato la ratio decidendi, spiegando perché la ricostruzione dell’Ufficio non fosse condivisibile.
Il primo motivo è invece parzialmente fondato. La CTR, a fronte della contestazione di cessione gratuita alla socia, aveva ritenuto la sussistenza di una rituale compravendita, snodatasi tra il preliminare con il terzo e il successivo acquisto della socia. Nel fare ciò, però, ha omesso di considerare circostanze rilevanti evidenziate dall’Ufficio: il preliminare era privo di data certa; la socia non aveva la provvista necessaria per acquistare il bene; il terzo aveva manifestato il disinteresse all’acquisto solo dopo il pagamento del prezzo, con fatture già intestate alla socia.
Il motivo non è invece accolto quanto alla discrasia dei dati catastali, trattandosi di circostanza espressamente esaminata dalla CTR come mero errore materiale.
Il secondo motivo è infondato: il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non deve dar conto di ogni singolo dato probatorio, essendo sufficiente una motivazione logicamente coerente. Il terzo motivo è inammissibile, perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, censura la ricostruzione in fatto, non cogliendo la ratio decidendi: la CTR non ha ravvisato in fatto la fattispecie impositiva.
Il ricorso incidentale, vertendo solo sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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