Lavoro carcerario e prescrizione del credito retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26292 del 28.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di lavoro carcerario, resa dal detenuto in favore dell’amministrazione penitenziaria, è riconducibile a un rapporto di per sé unitario, che non si scompone in tanti distinti rapporti quanti sono le mansioni svolte, le strutture penitenziarie di esecuzione e gli intervalli non lavorati. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione del credito retributivo va individuato nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso e non già nella cessazione di ciascun periodo periodicamente instaurato. È pertanto infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale fondata sulla frammentazione del rapporto, quando il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il quinquennio dalla definitiva cessazione del rapporto stesso.
Il Fatto
La ricorrente aveva svolto, in qualità di detenuta, prestazioni di lavoro carcerario in modo ininterrotto nell’arco di un periodo pluriennale, percependo un trattamento economico inferiore a quello dovuto in conformità al disposto degli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975, rimasto fermo ai livelli del 1993 per mancato adeguamento ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo in vigore.
Il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente la domanda di condanna del Ministero della Giustizia alla remunerazione delle prestazioni. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva invece limitato l’accoglimento applicando la prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato, ritenendo estinto il credito maturato anteriormente al giugno 2015 e dovuto solo quello relativo alle prestazioni rese dal dicembre 2015 al marzo 2017 e nel giugno 2017.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte affronta un’unica censura, con la quale la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità rispetto alle allegazioni e alle prove circa lo svolgimento ininterrotto delle prestazioni, fondando la decisione su una motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 416 e 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., degli artt. 115, 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 15 e 20 l. n. 354/1975, dell’art. 19 n. 4 d.lgs. n. 81/2015, degli artt. 2246 e 2729 cod. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
Il motivo è ritenuto meritevole di accoglimento sulla base dei principi già affermati dalla Corte (Cass. n. 17484 del 2024). Il Supremo Collegio ribadisce che la prestazione di lavoro carcerario deve essere considerata come ricondotta a un rapporto di per sé unitario, senza che assumano rilievo le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie di esecuzione e gli intervalli non lavorati.
Da tale qualificazione discende la conseguenza in punto di decorrenza della prescrizione: il dies a quo va individuato nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie intervenuta nel giugno 2017. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 14 marzo 2022, ossia a meno di un quinquennio dalla cessazione del rapporto, l’eccezione di prescrizione risulta infondata.
Nel confortare tale conclusione la Corte richiama, da ultimo, Cass. n. 32521/2024 e Cass. n. 5507/2025. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità e disporrà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta in camera di consiglio dalla Sezione Lavoro.
Nota della Redazione
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