Incompleta la notifica della revoca del nulla osta se inviata solo al domicilio eletto dal datore di lavoro (TAR Molise n. 280 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato effettuata esclusivamente al domicilio digitale eletto dal datore di lavoro non è opponibile al lavoratore straniero, il quale è il diretto destinatario degli effetti negativi del provvedimento. È onere dell’Amministrazione dimostrare che l’elezione di domicilio sia stata condivisa anche dal lavoratore, a seguito del suo ingresso in Italia, non essendo sufficiente l’indicazione di un recapito effettuata unilateralmente dal datore di lavoro al momento della presentazione dell’istanza. In tal senso, il Tribunale dispone un approfondimento istruttorio volto ad acquisire la documentazione relativa alla comunicazione di primo ingresso e agli eventuali atti di elezione di domicilio del lavoratore, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione del provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia in data 12.10.2023 tramite il c.d. “decreto flussi”, sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Isernia su richiesta della società datrice di lavoro. Successivamente, con provvedimento del 13.08.2024, la Prefettura aveva revocato il nulla osta, avendo riscontrato la mancata trasmissione del documento di asseverazione necessario per le verifiche di competenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il lavoratore aveva inizialmente contestato l’inerzia dell’Amministrazione, per poi impugnare con motivi aggiunti il provvedimento di revoca, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa notifica dell’avviso di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, nonché la mancata notifica del provvedimento finale. L’Amministrazione aveva eccepito l’irricevibilità dell’atto per tardività, sostenendo che la comunicazione di avvio e il provvedimento di revoca erano stati ritualmente notificati tramite PEC al Centro di Assistenza Fiscale indicato come recapito da entrambi i destinatari al momento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione, ha rilevato la necessità di verificare un elemento fattuale decisivo: se il domicilio presso il quale sono state effettuate le notifiche fosse stato effettivamente eletto anche dal lavoratore straniero o solo dal datore di lavoro. La questione è centrale, poiché il lavoratore ha negato di aver condiviso l’elezione di domicilio operata dalla società datrice al momento della presentazione della domanda, prima del suo ingresso in Italia.
L’ordinanza sottolinea che la notifica del provvedimento di revoca, per essere efficace nei confronti del lavoratore, deve essere effettuata presso un recapito riconducibile a quest’ultimo, il quale è il soggetto direttamente destinatario degli effetti negativi del provvedimento. L’eventuale notifica effettuata in favore della sola datrice di lavoro non può ritenersi sufficiente a garantire l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del lavoratore, né a far decorrere il termine per l’impugnazione.
Al fine di decidere sulla ricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire copia della formale comunicazione di primo ingresso in Italia del cittadino straniero, ove esistente, e copia di eventuali atti di elezione di domicilio in Italia ai fini della procedura. L’istruttoria è stata disposta a carico sia dell’Amministrazione che del ricorrente, con termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
La decisione assume rilievo in quanto subordina la decorrenza del termine di impugnazione alla corretta notifica del provvedimento, dovendosi accertare con precisione il recapito effettivamente eletto dal lavoratore straniero, al fine di evitare che una notifica effettuata esclusivamente presso il domicilio del datore di lavoro possa ledere il diritto di difesa del diretto interessato. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di prosecuzione del giudizio per il 4.11.2026.
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Nota della Redazione
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