Nessuno scatto RIA comparto Regioni ed Enti locali biennio 1989-1990 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26293 del 28.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto Regioni ed Enti locali non è applicabile l’istituto della maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità), previsto esclusivamente per il personale del comparto Ministeri dal d.P.R. n. 44/1990. Ne consegue l’inapplicabilità al suddetto comparto anche delle previsioni a quello correlate, poste dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, e dalla norma interpretativa di cui all’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale. Il d.P.R. n. 333/1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990, e la legge regionale di recepimento non contengono alcuna clausola di salvaguardia idonea a fondare il diritto a ulteriori somme. Nessuno scatto RIA è pertanto configurabile per il periodo 1° gennaio 1989 – 31 dicembre 1990.
Il Fatto
La lavoratrice aveva chiesto il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità e degli scatti biennali all’interno della stessa classe stipendiale, valorizzando l’anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato integralmente la domanda.
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo come lavoro convenzionato ex art. 12, l. n. 730/1986 e aveva condannato la Regione al pagamento di una somma, oltre interessi, nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Avverso tale decisione la Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che tutte le doglianze investono il medesimo presupposto logico-giuridico: l’affermazione del diritto al ricalcolo della maggiorazione RIA incide necessariamente sulle modalità di computo della stessa con riguardo al periodo di lavoro prestato presso l’ufficio di provenienza. I motivi, strettamente connessi, sono quindi trattati congiuntamente.
Il ricorso è accolto richiamando i principi espressi nell’ordinanza n. 5513 del 2025, la cui motivazione è recepita ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La questione centrale è la spettanza degli scatti della maggiorazione RIA ratione temporis: la Corte esclude l’applicabilità al personale del comparto Regioni ed Enti locali di un istituto previsto dal d.P.R. n. 44/1990 esclusivamente per il personale del comparto Ministeri.
Cadono di conseguenza le previsioni a quello correlate: l’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, e la norma interpretativa di cui all’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale. Il d.P.R. n. 333/1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, e la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non prevedevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e n. 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia attributiva del diritto a percepire ulteriori somme, nemmeno a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
La Corte esamina poi l’art. 44 d.P.R. n. 333/1990, che incrementa la retribuzione individuale di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1989 per il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988. Da tale disposizione si desume che la retribuzione di anzianità già maturata subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Ne deriva che nessuno scatto RIA era previsto per il periodo 1° gennaio 1989 – 31 dicembre 1990.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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