Sostituzione dei testi nel rito del lavoro e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3187 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il potere del giudice di assegnare un termine perentorio per integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare, anche avvalendosi dei poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ., si pone funzionalmente in un momento logicamente anteriore rispetto alla disposta escussione dei testi. La richiesta di sostituzione ex post dell’elenco dei testimoni, avanzata dopo l’udienza fissata per l’escussione e rinviata su istanza di parte, non integra una mera correzione di errori materiali ed è, pertanto, legittimamente disattesa. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la censura di omesso esame di fatti decisivi in caso di “doppia conforme” ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., nonché quella che solleciti una diversa ricostruzione del compendio istruttorio. La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo laddove sia posta a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso per la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ambasciata d’Italia a Sarajevo, deducendo lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattualizzate nel periodo compreso tra il 1997 e il licenziamento intervenuto il 15 ottobre 2015. La Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione, confermando il rigetto della domanda.
Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione degli artt. 156, 244, 420 e 421 cod. proc. civ. per il mancato accoglimento dell’istanza di correzione dei nominativi dei testi; l’omesso esame di un fatto storico decisivo con riferimento alla documentazione prodotta; la violazione dell’art. 11 preleggi e del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, per la mancata specificazione dei parametri e dello scaglione utilizzati nella liquidazione delle spese. Il Ministero degli affari esteri rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva accertato che l’udienza per l’escussione non era stata rinviata d’ufficio ma su istanza della difesa del lavoratore e che l’istanza non riguardava una mera correzione di errori materiali, bensì una vera e propria sostituzione e integrazione dei testi già indicati nell’atto introduttivo.
La Suprema Corte ha precisato che, nel rito del lavoro, la facoltà del giudice di concedere un termine perentorio per integrare le generalità o correggere i nominativi dei testi, anche esercitando i poteri officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ., è funzionalmente collegata a un momento logicamente anteriore all’escussione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’istruttoria. L’esercizio di tali poteri non può, invece, risolversi in un intervento sostitutivo e sanante volto a sopperire alle carenze probatorie della parte.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Da un lato, ricorreva l’ipotesi di doppia conforme, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi. Dall’altro, la censura si risolveva in una sollecitazione a un diverso apprezzamento della documentazione prodotta, precluso in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la mancata specificazione dello scaglione tariffario integri un vizio sindacabile, potendo la determinazione del valore della causa ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti. L’esercizio del potere discrezionale del giudice tra il minimo e il massimo delle tabelle del d.m. n. 55/2014 non è soggetto al sindacato di legittimità, salvo che si tratti di aumenti o diminuzioni ulteriori che richiedono una motivazione espressa. La mancata compensazione delle spese, infine, è insindacabile, non risultando violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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Nota della Redazione
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