Trasferimento d’azienda e inesistenza di rami autonomi ante cessione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11578 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., l’autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce elemento costitutivo della fattispecie e deve necessariamente preesistere alla cessione, dovendo il ramo essere idoneo, già al momento dello scorporo, a provvedere autonomamente allo scopo produttivo con i propri mezzi. Ove il cedente trasferisca l’intero complesso aziendale con contestuale riduzione della superficie e del personale, l’operazione non integra un trasferimento di ramo ma una cessione d’azienda elusiva delle norme imperative poste a tutela dell’occupazione, con conseguente diritto dei lavoratori non riassunti alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate. L’accertamento sull’esistenza dei requisiti del ramo d’azienda è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

I tre lavoratori chiedevano al Tribunale di Bergamo di accertare il proprio diritto al passaggio, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dalla società cedente alle società cessionarie, con condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni non percepite.

Il Tribunale accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la prima cessionaria dal 13 al 30 agosto 2020 e con la seconda dal 31 agosto 2020 in avanti, condannando quest’ultima alla riammissione e al pagamento delle retribuzioni. La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia, ritenendo che oggetto della cessione fosse stata l’intera azienda e non un ramo, poiché ciò che residuava erano semplici reparti privi di autonomia e di preesistenza. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso successivo come ricorso incidentale, richiamando il principio per cui l’impugnazione proposta per prima assume carattere principale e le successive confluiscono in essa come incidentali, purché nei termini. I due giudizi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

Nel merito, la Corte ha rilevato che le doglianze relative alla violazione dell’art. 132 c.p.c. e al vizio di motivazione sono infondate: la violazione sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza del criterio logico seguito, mentre la motivazione apparente ricorre solo quando essa è inidonea a far conoscere il ragionamento del giudice.

Quanto al cuore della controversia, la Corte ha ribadito che la verifica dei presupposti di autonomia funzionale e preesistenza del ramo integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto decisivo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, ha precisato che l’autonomia dell’entità ceduta deve in ogni caso preesistere al trasferimento.

La Corte territoriale si è attenuta a tali criteri, accertando che l’operazione del 13 agosto 2020 non configurava il trasferimento di un inesistente ramo d’azienda, ma dell’intera azienda, con riduzione della superficie e del personale in violazione delle norme imperative dell’art. 2112 cod. civ. L’operazione è stata quindi qualificata come scorretta e diretta a eludere la tutela dell’occupazione.

La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione nei confronti di una lavoratrice e, per il resto, ha rigettato i ricorsi, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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