Responsabilità aggravata e accertamento di fatto insindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 26452 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. — l’avere agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovvero il difetto della normale prudenza — integra un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità. Il controllo sulla sufficienza della motivazione adottata per negare quei presupposti è precluso, per le sentenze depositate a partire dall’11.9.2012, restando esperibile la sola denuncia di assoluta carenza motivazionale. La condanna per lite temeraria è inoltre incompatibile con la compensazione delle spese, perché il giudice può adottarla solo in aggiunta alla pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Il Fatto
Una banca propone davanti al Tribunale azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace l’atto con cui la società venditrice aveva trasferito alcuni immobili a una società acquirente. La domanda è rivolta all’acquirente, al rappresentante legale della venditrice e al fallimento di quest’ultima.
Gli convenuti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della banca ai sensi dell’art. 66 legge fall., essendo l’azione riservata al curatore, che aveva già esperito la revocatoria fallimentare sul medesimo atto. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’Appello, nel contraddittorio esteso alla cessionaria del credito, accoglie il gravame e dichiara inammissibile l’azione in pendenza del fallimento, compensando le spese e rigettando le domande di responsabilità aggravata. L’acquirente ricorre in cassazione; il rappresentante della venditrice propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è articolato in due motivi, entrambi incentrati sul rigetto della domanda di condanna della banca per responsabilità aggravata: il primo con riferimento alla trascrizione della domanda e all’iscrizione di ipoteca, il secondo alla temerarietà della lite. La Corte rileva che il ricorso non investe il merito della controversia, favorevole alla ricorrente, né la compensazione delle spese, ma solo quel rigetto.
Sul punto opera un orientamento consolidato: l’accertamento dei requisiti dell’art. 96 c.p.c. implica un apprezzamento di fatto non censurabile in legittimità. La Corte richiama Cass. n. 327/2010 e, in senso conforme, Cass. n. 19298/2016, che ha precisato come, per le sentenze depositate dall’11.9.2012, non sia più possibile un controllo sulla sufficienza della motivazione con cui il giudice del merito nega quei presupposti; richiama altresì Cass. n. 13315/2025.
Residuerebbe la sola denuncia di assoluta carenza motivazionale, nei termini di Cass. S.u. n. 8053/2014, che però non sussiste e non è stata prospettata come tale. Con specifico riguardo alla lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., il ricorso è inammissibile anche perché non censura la compensazione delle spese, decisione incompatibile con la condanna per responsabilità aggravata, adottabile solo oltre che rispetto alla pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.
Dell’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di ricorso tardivo, notificato oltre il termine semestrale dell’art. 327, comma 1, c.p.c. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con la banca, mentre sono compensate con la cessionaria del credito e con il ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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