Offerta al pubblico di azioni senza prospetto e sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. II n. 10983 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. t), del TUF recepisce una fattispecie ampia, che non si identifica in uno schema contrattuale tipico né richiede modalità vincolanti di comunicazione, essendo valorizzata l’idoneità concreta dell’iniziativa a veicolare contenuti economici e giuridici sufficienti a porre il destinatario in condizione di scegliere l’investimento. L’illecito di cui all’art. 191, comma primo, del TUF è comune e non presuppone il possesso di qualifiche o cariche sociali, con la conseguenza che risponde chiunque partecipi in modo attivo e consapevole alla condotta vietata. La soppressione del nono comma dell’art. 195 del TUF non esclude la responsabilità dell’autore materiale, ben potendo configurarsi un concorso di più responsabili nella medesima violazione. Nella quantificazione della sanzione il giudice può operare un giudizio di prevalenza tra i criteri dell’art. 194-bis del TUF, motivando le scelte adottate.

Il Fatto

La Consob aveva irrogato a un esponente aziendale di un istituto di credito veneto una sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente alla perdita dei requisiti di onorabilità per un periodo determinato. Il provvedimento scaturiva da un’attività ispettiva che aveva accertato la sistematica vendita di azioni proprie, in contropartita diretta, a soci e non soci, e la sottoscrizione di azioni con apertura del libro soci.

Secondo l’accertamento, l’operazione integrava un’offerta al pubblico di prodotti finanziari priva del prescritto prospetto informativo. L’opposizione proposta dall’interessato era stata respinta dalla Corte d’appello di Venezia, che aveva giudicato tempestiva la contestazione e applicabile il regime sanzionatorio previgente. Il ricorso per cassazione censurava la qualificazione dell’operazione, la ritenuta responsabilità personale dell’esponente e la misura della sanzione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte osserva che la nozione di offerta al pubblico è stata riscritta in attuazione della Direttiva 2003/71/CE e non richiede forme tipizzate: rileva l’idoneità dell’iniziativa a mettere l’investitore in grado di decidere. La disposizione condivide con l’art. 1336 cod. civ. il requisito dell’uniformità e della standardizzazione, cioè condizioni di tempo e prezzo predeterminate, mentre quando la diffusione avviene tramite servizi di investimento a condizioni differenziate la tutela è affidata agli obblighi informativi personalizzati dell’art. 21 del TUF. La tesi difensiva di ordini impartiti dai clienti è smentita dalla ricostruzione in fatto, non censurabile in cassazione: la banca aveva posto in essere una campagna massiccia a condizioni uniformi, programmata dai vertici per svuotare il fondo azioni proprie e patrimonializzare l’istituto.

Quanto alla responsabilità personale, il motivo è infondato: l’art. 191, comma primo, del TUF, nel testo applicabile ratione temporis, contempla un illecito comune, che non presuppone alcuna qualifica societaria, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8047/2019). La soppressione del comma nono dell’art. 195 del TUF non giova al ricorrente: venuta meno la responsabilità solidale della società, gli enti rispondono in via diretta e può configurarsi un concorso di responsabili nella medesima violazione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22082/2017. Irrilevante resta la mancata costituzione della direzione generale, trattandosi di illecito non di posizione.

Il motivo sulla pretesa posizione di garanzia è inammissibile perché travisa la sentenza, che ha ravvisato il diretto e consapevole coinvolgimento dell’incolpato nella strategia di collocamento. Parimenti inammissibile è la censura sull’omesso esame, poiché il fatto storico era stato oggetto di puntuale disamina, e le dichiarazioni richiamate erano comunque prive di decisività.

Sul trattamento sanzionatorio la Corte rileva che l’art. 194-bis del TUF affida al giudice il potere di apprezzare i criteri pertinenti, senza obbligo di considerare tutti quelli elencati, fermo il dovere di motivare la scelta. Il giudizio di prevalenza operato dalla Corte di merito resiste alle censure, avendo valorizzato il ruolo centrale dell’esponente e le connotazioni oggettive e soggettive della condotta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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