Giuramento de scientia del curatore e prescrizione presuntiva nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 4225 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al curatore fallimentare va riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, per non trovarsi in condizione di svantaggio rispetto a ciascun altro debitore. Simmetricamente, non si può privare il creditore dell’unico strumento con cui può ancora contrapporsi al debitore: dove opera la prescrizione presuntiva deve esservi il diritto di deferire il giuramento nella forma de notitia o de scientia, nel rispetto dei principi della difesa ex art. 24 Cost. La dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell’obbligazione non equivale al giuramento affermativo, favorevole al giurante, bensì agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore. Ne consegue il travolgimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva e l’impossibilità di sindacare ulteriormente l’esistenza del credito.

Il Fatto

Un professionista chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi per attività di architetto, invocando un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma non divenuto esecutivo anteriormente al fallimento. Il credito viene escluso per l’inopponibilità del decreto alla massa, per l’irrilevanza della documentazione priva di data certa e per il decorso del termine triennale di prescrizione presuntiva eccepito dal curatore.

Il tribunale fallimentare accoglie l’opposizione allo stato passivo, valorizzando la dichiarazione di mancata conoscenza resa dai curatori, ai quali era stato deferito il giuramento decisorio de scientia, e ammettendo il credito con rango privilegiato. Il fallimento ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi contestano l’ammissibilità del deferimento del giuramento decisorio al curatore e negano che la dichiarazione di mancata conoscenza abbia valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento.

La Corte dichiara la censura infondata, richiamando integralmente Cass., sez. un., n. 25442/2023. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto al curatore il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, ma hanno parimenti affermato che non si può privare il creditore dello strumento di reazione rappresentato dal giuramento de notitia o de scientia. Il fondamento è nei principi della difesa ex art. 24 Cost., poiché dove è prevista la prescrizione presuntiva deve essere assicurata al creditore la possibilità di deferire il giuramento.

Quanto agli effetti della dichiarazione, la Corte esclude che essa equivalga al giuramento affermativo, favorevole al giurante: essa produce invece gli esiti di un giuramento negativo o del rifiuto di giurare, e opera quindi a favore del deferente-creditore. Il travolgimento dell’eccezione impedisce ogni ulteriore sindacato sull’esistenza del credito.

Il rigetto dei primi motivi determina l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del terzo motivo, con cui si censurava la ritenuta impossibilità di verificare l’inopponibilità della documentazione e la congruità del compenso. La Corte ribadisce che la prescrizione presuntiva incide sul diritto sostanziale: il curatore può sollevare l’eccezione solo se ha acquisito, quale gestore della procedura, riscontri dei fatti che ne sono a fondamento, poiché presupposto della decorrenza del termine è l’avvenuto adempimento dell’obbligazione, che implica il riconoscimento del credito nella stessa misura richiesta (richiamate Cass. n. 30058/2017 e Cass. n. 15665/2023).

Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate, avendo le Sezioni Unite deciso dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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