Revocazione per errore di fatto e confine con la violazione di legge (Cass. civ. Sez. V n. 26739 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è ammissibile solo quando la parte deduca l’errore di fatto previsto dall’art. 395, num. 4), c.p.c., cioè la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, ovvero l’esclusione di un fatto la cui verità risulta dagli stessi atti. Se, invece, la censura si sostanzia nella violazione di una norma sostanziale, il mezzo di impugnazione è inammissibile. La revocazione non può convertirsi in un riesame del merito della decisione impugnata, né in un nuovo giudizio di legittimità sulla corretta applicazione delle norme tributarie.
Il Fatto
Una società operante nella produzione di energia elettrica aveva presentato istanze di rimborso all’Amministrazione finanziaria per le imposte versate negli anni 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di oltre dodici milioni di euro, in relazione alle spese sostenute nel 2010 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La società invocava il diritto alla restituzione in forza dell’art. 6, commi da 16 a 19, della legge n. 388/2000, la c.d. Tremonti Ambiente.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava i ricorsi riuniti ritenendo la decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello e annullava i dinieghi. La Cassazione, con ordinanza n. 23877 del 4 agosto 2023, accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rigettava gli originari ricorsi. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per revocazione dinanzi alla stessa Corte.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva un errore di fatto ex art. 395, num. 4), c.p.c., sostenendo che i crediti di cui si chiedeva il rimborso erano stati legittimamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi delle singole annualità, tramite la compilazione del quadro RX dei modelli Unico 2013, 2014 e 2015. Secondo la tesi della società, le spese per l’impianto fotovoltaico, non concorrendo alla determinazione del reddito ai sensi degli artt. 56 e 83 d.P.R. n. 917/1986, non formavano una perdita riportabile nelle annualità successive.
La Corte ha rilevato che la ricorrente non censurava la supposizione di un fatto smentito dagli atti, né l’esclusione di un fatto risultante dagli stessi. La decisione impugnata si fondava, infatti, su fatti pacifici: la società aveva realizzato l’investimento ambientale nel 2010, non aveva presentato la dichiarazione integrativa per quell’anno e aveva indicato perdite nelle dichiarazioni integrative degli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
La Corte ha poi osservato che la parte lamentava, in realtà, un presunto errore di diritto, con riferimento alla violazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986 e alla possibilità di riportare le perdite in assenza di dichiarazione integrativa. Sotto questo profilo, la censura non contestava la sussistenza di un errore di fatto, ma al più una violazione di legge sulla ripartizione delle spese negli anni successivi.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20013/2024 in tema di revocazione avverso le pronunce della Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 9.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata tenuta al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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