Occupazione acquisitiva: risarcimento al valore del bene alla data della domanda (Cass. civ. Sez. I n. 26742 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione illegittima di un bene immobile da parte della pubblica amministrazione, quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il decreto di esproprio, l’illecito ha natura permanente e non determina l’acquisto della proprietà in capo all’amministrazione. Il privato può chiedere la restituzione del bene ovvero il risarcimento del danno per equivalente, pari al valore del bene al momento della domanda, che segna la rinuncia implicita alla proprietà. La prescrizione quinquennale decorre, quanto alla perdita del godimento, dalle singole annualità e, quanto alla reintegrazione per equivalente, dalla data della domanda. La somma, trattandosi di debito di valore, va sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla sentenza.

Il Fatto

I proprietari di alcuni fondi occupati convenivano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione dei terreni, avvenuta in tempi diversi a seguito di decreti prefettizi di autorizzazione all’occupazione di urgenza, cui non aveva fatto seguito alcun decreto di esproprio. Una prima e più estesa porzione era stata occupata nel 1975 e destinata a impianto sportivo; una seconda, più limitata, nel 1982.

Il giudice di primo grado, con decisione confermata in appello, ravvisava due distinte attività ablatorie e, quanto alla prima porzione, dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento, ritenendo operante l’occupazione acquisitiva e maturato il termine dall’ultimazione dei lavori. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d’appello, in sede di riassunzione, condannava il Comune al risarcimento, determinando il valore del terreno alla data della domanda e l’indennità per il periodo di occupazione legittima.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo del criterio temporale di determinazione del danno da perdita della proprietà. Il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 735 del 19/01/2015, che ha superato il risalente orientamento dell’accessione invertita espresso da Sez. U n. 6853 del 06/05/2003.

Secondo il nuovo indirizzo, sia nell’occupazione acquisitiva sia in quella usurpativa l’illecito è permanente e non comporta l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica. Il proprietario ha diritto all’integrale ristoro del danno, che comprende la perdita del godimento durante l’occupazione illegittima e, ove non richieda la restituzione, il controvalore del bene.

La domanda di risarcimento per equivalente implica la rinuncia implicita alla proprietà. Da ciò deriva che il valore del bene va valutato al momento della domanda, quando si produce la perdita del diritto, e non alla data di cessazione del periodo di occupazione illegittima, come invece sostenuto dalle ricorrenti sulla base di un orientamento ormai superato.

La Corte distingue nettamente il danno da perdita della proprietà dal danno da mancato godimento: per il primo rileva il valore alla data della domanda; per il secondo assumono rilievo le condizioni del bene e le utilità perdute nel corso degli anni. Quanto alla natura del credito, trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata fino alla sentenza, con possibilità di riconoscere gli interessi sulla somma rivalutata come lucro cessante.

Le censure relative alla pretesa applicazione retroattiva dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 sono dichiarate inammissibili, perché la Corte di merito non ha fatto applicazione di quella norma, con conseguente irrilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. Il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi è parimenti inammissibile, poiché il preverbale e la perizia di parte costituiscono mere allegazioni difensive e tecniche, non fatti storici, e il motivo non è specifico ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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