Onere della prova dell’ufficio sulle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 26762 del 05.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva e di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti il diritto alla detrazione ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici e sulla base di elementi oggettivi specifici, che il fornitore è soggetto inesistente e che il destinatario sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Solo ove l’ufficio assolva a tale incombente istruttorio grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile. La mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione della consegna della merce o del pagamento del corrispettivo non sono circostanze concludenti. Il riparto probatorio è violato quando il giudice di merito ometta ogni vaglio degli elementi indiziari offerti dall’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla società contribuente avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, recuperando a imponibile costi per royalties solo parzialmente giustificati e, per il 2010, le detrazioni Iva afferenti a fatture emesse da una società ritenuta cartiera. All’errata registrazione di alcune fatture è seguita l’irrogazione della sanzione minima.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello principale erariale e accolto quello incidentale della società, escludendo la prova della frode e della consapevole partecipazione della contribuente a condotte illecite. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul riparto degli oneri probatori in materia di operazioni soggettivamente inesistenti la Corte richiama gli approdi della giurisprudenza unionale. Quando l’Amministrazione contesta che la fatturazione attenga a siffatte operazioni, incombe sulla stessa l’onere di provare, con rigore, non solo l’inesistenza del fornitore e l’impossibilità di identificare il vero cedente, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.

Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, avuto riguardo alla qualità professionale del destinatario e alla sostanziale inesistenza del contraente. Solo ove l’ufficio assolva a detto incombente grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.

La Corte ricorda che l’esistenza di una società cartiera, priva di dotazione strumentale e di personale adeguato, non è di per sé indice dirimente dell’assenza di buona fede, ma costituisce un significativo indizio presuntivo, in ragione dell’immediatezza dei rapporti e degli obblighi informativi gravanti sull’operatore economico. L’onere dell’ufficio può essere più semplice nelle operazioni triangolari e più gravoso nelle complesse frodi carosello, dove è richiesta l’allegazione degli elementi di fatto caratterizzanti la frode e dei profili di responsabilità attribuibili al contribuente.

Non è sufficiente che il contribuente rappresenti la regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione della consegna della merce o del pagamento del corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, anzi frequentemente utilizzate a mascheramento dell’attività illecita. L’accertamento giudiziale delle fattispecie è affidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice deve vagliare secondo i principi che governano le prove presuntive, rispettando le regole di riparto.

Nel caso di specie la Commissione regionale ha affermato che l’ufficio non aveva dato prova della consapevole partecipazione della contribuente alle operazioni inesistenti senza operare neppure un vaglio sommario degli elementi raccolti e richiamati nell’atto impositivo. La sentenza impugnata ha così ignorato i principi in materia e trascurato le regole sul riparto dell’onere probatorio: il ricorso principale è accolto, con cassazione della sentenza. L’accoglimento assorbe il motivo del ricorso incidentale e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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