Motivazione apparente del giudice del rinvio sugli indizi di maggiori corrispettivi (Cass. civ. Sez. V n. 5894 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio che escluda il valore indiziario della superiorità dell’ammontare dei mutui erogati agli acquirenti rispetto ai prezzi indicati negli atti di compravendita, senza indicare le fonti di prova del proprio convincimento, motiva solo in apparenza. La motivazione è parimenti apparente quando il giudice pretermettesse qualsiasi valutazione degli ulteriori elementi indiziari addotti dall’Ufficio nell’avviso di accertamento. Ai fini del ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al «minimo costituzionale»: è deducibile solo la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel settore delle costruzioni un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005. Sulla base dei dati dell’Anagrafe tributaria e dell’accesso alla banca dati OMI, l’Ufficio rettificava in aumento i corrispettivi di cessioni di unità immobiliari ad uso abitativo, accertando maggiori IRES, IRAP e IVA.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Su ricorso dell’Agenzia, la Corte accoglieva il ricorso con l’ordinanza n. 33623/2019 e rinviava. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, rigettava nuovamente l’appello. Avverso questa decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione; la contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. La Corte muove dalla giurisprudenza secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale», con esclusione di ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza.

Il giudice del rinvio aveva escluso che il mutuo di 130.000 euro, stipulato in epoca successiva, fosse destinato al pagamento del sottotetto acquistato per 44.000 euro (atto n. 1872). Ha argomentato sul fatto che nell’atto non era menzionato alcun mutuo e che l’immobile offerto in garanzia era diverso da quello compravenduto.

La Corte ritiene che questa affermazione non indichi le fonti di prova del convincimento. La circostanza che il mutuo fosse garantito da un immobile diverso non è sufficiente, potendo qualsiasi acquisto essere garantito da ipoteca accesa su altro bene; manca inoltre ogni indicazione della contribuente sull’oggetto finanziato con i 130.000 euro.

Sotto il secondo profilo, per le vendite in cui l’importo del mutuo non supera il prezzo indicato negli atti, il giudice del rinvio ha pretermesso ogni valutazione degli elementi indiziari ulteriori rispetto al valore normale degli immobili secondo i valori OMI, sebbene indicati nell’avviso di accertamento. Il percorso argomentativo risulta così inidoneo a far conoscere il ragionamento seguito.

Il ricorso è quindi accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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