Addizionale del 10% sui bonus: rileva l’eccedenza sulla parte fissa (Cass. civ. Sez. V n. 26514 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, introdotto dall’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, l’addizionale del dieci per cento sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti del settore finanziario si applica sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Non è necessario che la retribuzione variabile superi anche il triplo della parte fissa. Il comma 2-bis ha inciso sulla sola base imponibile, lasciando invariato il presupposto impositivo, oggettivo e soggettivo, già delineato dal comma 1. Nei limiti cronologici di contemporanea vigenza, ossia per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, opera l’abrogazione tacita parziale del comma 1 ai sensi dell’art. 15 delle preleggi.

Il Fatto

Il contribuente, dirigente del settore finanziario, presentava all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate istanza di rimborso delle somme trattenute dal sostituto d’imposta a titolo di addizionale del dieci per cento sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione, per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017. A fondamento della domanda deduceva la mancanza del presupposto oggettivo.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva invece l’appello del contribuente. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. L’Agenzia sosteneva che il comma 1 individua il requisito oggettivo di carattere quantitativo, mentre il comma 2-bis si limita a esplicitare la base imponibile, senza ampliare il presupposto dell’imposizione.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio già affermato in una pronuncia resa all’esito di udienza pubblica tematica e ribadita da numerosissime decisioni successive. Il principio è che l’addizionale si applica sull’ammontare dei compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa.

La Corte osserva che, prima dell’introduzione del comma 2-bis, il comma 1 si prestava a una lettura univoca: delineava il presupposto impositivo nella sua connotazione soggettiva e oggettiva, mentre la base imponibile era determinata nei compensi eccedenti il triplo della parte fissa. Il comma 2-bis ha inequivocabilmente inciso sulla sola base imponibile, individuandola nell’ammontare che eccede la parte fissa, senza modificare il presupposto già disciplinato dal comma 1.

Poiché, invariato il presupposto, comma 1 e comma 2-bis regolano diversamente la base imponibile, la Corte ravvisa tra le due disposizioni un’incompatibilità che comporta, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacita parziale del comma 1 da parte del comma 2-bis, nei limiti cronologici di contemporanea vigenza, ossia per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011.

Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono compensate per l’incertezza della questione e l’assenza di precedenti di legittimità alla data del giudizio di merito; le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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