Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 26793 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito, nel termine perentorio di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione. La produzione della relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata non sana il vizio, non potendosi invocare il termine dell’art. 372 cod. proc. civ., che allude ai soli documenti relativi all’ammissibilità del ricorso. Il vizio è rimediabile solo se la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
I congiunti di un ciclista caduto dalla bicicletta su una strada che assumevano dissestata, ricadente nel territorio di un Comune, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la domanda con sentenza n. 1460 del 2023.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1770/2024 depositata il 13 giugno 2024, confermava il rigetto. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi, resistito dal Comune con controricorso. Il ricorso veniva avviato a trattazione con proposta di definizione anticipata e, su richiesta dei ricorrenti di definizione collegiale, fissato per l’adunanza camerale del 19 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria la questione di procedibilità, rilevando d’ufficio un vizio degli adempimenti documentali richiesti dalla legge. La parte ricorrente aveva dichiarato di notificare il ricorso nel termine breve, e aveva prodotto la copia autentica del provvedimento impugnato, ma non la relazione di notificazione dello stesso.
La norma di riferimento è l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., che impone a pena di improcedibilità il deposito della copia autentica della sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione. Nel caso di specie nessuno degli allegati telematici prodotti con il ricorso recava siffatta denominazione o contenuto, come verificato dal collegio con esame uno per uno degli atti depositati.
La Corte ribadisce il principio, già espresso in precedenti recenti, secondo cui le cause di improcedibilità non possono essere rimediate mediante la produzione di documenti nei termini dell’art. 372 cod. proc. civ.: tale disposizione allude soltanto ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, espressione che — alla luce del richiamo testuale dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. alla “sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione” — non comprende la produzione di cui a tale numero. Il termine è previsto a pena di improcedibilità, non di inammissibilità.
La conclusione non muta neppure ove si produca la relata unitamente all’istanza di decisione correlata alla proposta di definizione anticipata. Il vizio risulta rimediabile solo se la relata sia nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio; nella specie nessuna di tali ipotesi ricorre. La Corte aggiunge, in via di mera osservazione, che il ricorso non si sarebbe comunque sottratto a una declaratoria di inammissibilità per la marcata impostazione fattuale dei motivi.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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