Compensazione spese nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 32841 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e la compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale e norma eccezionale. La deroga alla soccombenza è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino e il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione logica e coerente. In caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, tali ragioni devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve darne puntuale riscontro. Il generico riferimento ad asserite mutevoli interpretazioni giurisprudenziali non integra il requisito richiesto dalla norma.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione in materia di tasse rifiuti e automobilistiche. Il primo giudice annullava l’atto, rilevando che una precedente cartella di pagamento, relativa alla stessa pretesa, era stata annullata in autotutela dopo la notifica dell’avviso impugnato. La Commissione Provinciale, pur accogliendo il ricorso, compensava le spese di giudizio.
Il contribuente proponeva appello chiedendo l’integrale rifusione delle spese. La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame, ritenendo che la compensazione rientrasse nel potere discrezionale del giudice e che fosse giustificata dalla circostanza che la cartella era stata emessa prima dell’annullamento, nonché dal carattere mutevole delle interpretazioni giurisprudenziali. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., lamentando omessa o illogica motivazione. La Corte giudica il motivo infondato: la motivazione non è omessa né apparente, illogica o contraddittoria, poiché lascia cogliere la ratio decidendi in punto di compensazione, pur se errata. Il riferimento alla cartella emessa prima dell’annullamento è verosimilmente frutto di un lapsus calami, da riferire all’avviso di intimazione. La motivazione raggiunge quindi la soglia del minimo costituzionale.
Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per identità di ratio, il ricorrente censurava la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver regolato le spese secondo il principio di causalità, tanto nel primo grado quanto in appello. La Corte li ritiene fondati.
Il giudice d’appello ha invertito il rapporto tra le regole, ritenendo che la compensazione non necessitasse di particolari ragioni. Ciò viola l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile dal 1° gennaio 2016. Le modifiche hanno espunto dall’art. 15, comma 1, ogni riferimento all’art. 92, comma 2, c.p.c.
Secondo il costante orientamento della Corte, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nel rispetto del parametro di sinteticità dell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992. Il generico riferimento a mutevoli interpretazioni giurisprudenziali non è sufficiente a integrare tale requisito.
Pertanto il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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