Inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione disposta dal g.e. (Cass. civ. Sez. III n. 17003 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone la sospensione del processo esecutivo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. non è impugnabile con il regolamento di competenza. L’art. 295 cod. proc. civ. e l’art. 337 cod. proc. civ. riguardano il processo di cognizione e non il processo esecutivo, cui si applicano gli artt. 618 e 623 cod. proc. civ.. Il rimedio esperibile avverso il provvedimento sospensivo del giudice dell’esecuzione è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., ove l’atto presenti attitudine lesiva nella sfera degli interessati. Il regolamento di competenza, pertanto, è inammissibile, in quanto proposto avverso un atto reso dal giudice dell’esecuzione in tale qualità.

Il Fatto

Un creditore, munito di titolo esecutivo rappresentato da una precedente ordinanza di legittimità e da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., promuoveva procedura esecutiva presso terzi nei confronti di una società, terza pignorata.

La società proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo la pendenza di un procedimento penale nel quale erano stati rinviati a giudizio il debitore esecutato e il creditore per reati inerenti al decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’azione esecutiva. Il giudice dell’esecuzione, su istanza della terza pignorata, sospendeva l’esecuzione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., ravvisando l’incidenza dell’esito del processo penale sulla sorte del titolo. Il creditore impugnava tale ordinanza con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di rito. Ritiene superflua la verifica della ritualità del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, richiamando il principio consolidato per cui, in caso di ricorso prima facie inammissibile o infondato, non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio (Sezioni Unite n. 6826 del 2010; Sezioni Unite n. 25772 del 2015). L’esigenza di una ragionevole durata del processo impedisce aggravi processuali privi di utilità per la garanzia delle parti.

Nel merito, l’ordinanza impugnata presenta un profilo assorbente. Viene in rilievo la radicale preclusione dell’impugnabilità con regolamento di competenza di un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, quand’anche ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ. Secondo un orientamento consolidato, non è ammissibile il regolamento proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione nega la sospensione, poiché l’art. 295 cod. proc. civ. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui si riferiscono gli artt. 618 e 623 cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 21860 del 2007; Sez. III n. 17267 del 2009).

La stessa conclusione vale, specularmente, per il provvedimento di accoglimento dell’istanza di sospensione (Sez. III n. 14091 del 2023). La Corte osserva, inoltre, che l’ordinanza è stata resa dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase sommaria dell’opposizione, cui doveva seguire la fase di merito. In tale fase la pronuncia non assume valore di decisione sulla competenza, rimanendo l’effettiva verifica affidata alla cognizione piena (Sez. III n. 26285 del 2019).

In via ulteriore, ove non la si consideri pronunciata a definizione della fase sommaria, l’ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (Sez. III n. 14282 del 2022), poiché il discrimine tra atto opponibile e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio. L’atto in questione non è meramente preparatorio: è finalizzato a paralizzare la prosecuzione della procedura esecutiva e presenta incidenza dannosa nella sfera degli interessati.

La Corte ribadisce, infine, l’inapplicabilità al processo esecutivo della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. e di quella ex art. 295 cod. proc. civ., poiché entrambe concernono il processo di cognizione. La mera pendenza di un procedimento penale, senza esercizio dell’azione, non integra il presupposto della decisione impugnabile dalla quale possa dipendere la sorte del giudizio sospeso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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