Cuneo fiscale Irap: concessione o appalto decide il rischio d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 26791 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione della base imponibile Irap prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997 non si applica alle imprese che operano in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, capace di generare un profitto. L’esclusione presuppone la concorrenza dei due requisiti della concessione e della tariffa, sicché il giudice deve previamente verificare la natura del rapporto, se derivante da appalto o da concessione. La qualificazione non discende dal titolo provvedimentale dell’attività né dal dato astratto dell’oggetto sociale, ma dal trasferimento al privato del rischio d’impresa. Il rilievo va condotto sulla base delle concrete previsioni dell’atto negoziale che disciplina il rapporto con l’ente affidante.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria ha notificato a una società interamente partecipata da un Comune un avviso di accertamento contenente la ripresa a tassazione del maggior reddito ai fini Irap e Ires per l’anno 2014. La rettifica muoveva dal rilievo dell’indebito utilizzo delle deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997, ritenute non spettanti perché la contribuente operava in concessione e a tariffa in uno dei settori indicati dalla norma.
La società ha impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso. L’appello è stato rigettato dalla commissione tributaria regionale, che ha valorizzato la partecipazione totalitaria dell’ente locale e l’oggetto sociale, comprensivo della progettazione e realizzazione di opere e infrastrutture nell’ambito delle aree di parcheggio. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997 e violazione dell’art. 2697 cod. civ. — sono scrutinati congiuntamente per connessione e giudicati fondati. La ricorrente contestava che il proprio regime operativo fosse quello tipico del rapporto di appalto, non assimilabile alla concessione, e censurava il riferimento a un contratto di servizio mai prodotto in giudizio.
Sul tema, la Corte richiama il principio già espresso da Cass. n. 32633/2019: la cd. riduzione del cuneo fiscale non si applica alle imprese che operano in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, capace di generare un profitto, essendo tale lettura del concetto di tariffa coerente con la ratio dell’agevolazione. Nel ribadirlo, Cass. n. 22062/2022 ha precisato che le società in house providing non sono automaticamente escluse dal beneficio, poiché la disposizione postula la concorrenza dei due presupposti e richiede che sia previamente verificata la natura del rapporto, avendo l’esclusione lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione.
Quanto al primo presupposto, la Corte osserva che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nell’appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante (Cass. n. 24977/2021; Cass. n. 16889/2020). Le concessioni si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attività, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea in capo al privato: la qualificazione deriva dal rilievo che il corrispettivo non è a carico dell’amministrazione e che l’erogazione del servizio, accompagnata dalla corresponsione di un canone, è compensata dal diritto di sfruttarlo economicamente in esclusiva.
Nello stesso senso si sono espresse le Sezioni Unite n. 10080/2020, sia pure in tema di riparto di giurisdizione: nell’ipotesi in cui l’amministrazione debba versare un canone al gestore e questi non percepisca alcun provento dal pubblico indifferenziato degli utenti, il rapporto va qualificato come appalto di servizi. Il medesimo criterio è stato applicato allo specifico settore della gestione di parcheggi pubblici (Cass. n. 16889/2020).
A tali indicazioni non si è attenuta la sentenza impugnata. I giudici regionali hanno ravvisato la sussistenza di un rapporto di concessione richiamandosi, nella sostanza, al solo dato astratto dell’oggetto sociale, senza svolgere alcuna considerazione in ordine all’effettivo trasferimento del rischio d’impresa in capo alla società, sulla base della concreta fonte regolatrice del rapporto con l’ente partecipante. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce del principio indicato e sulla base delle concrete previsioni dell’atto negoziale che disciplina il rapporto, provvedendo anche alla liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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