Stabilizzazione del precario non correlata all’abuso non esclude il danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26910 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La successiva immissione in ruolo del lavoratore assunto a termine dalla pubblica amministrazione con contratti reiterati in violazione della direttiva 1999/70/CE ha efficacia sanante ed esclude il diritto al risarcimento del danno comunitario solo quando sia strettamente correlata alla abusiva successione dei contratti a termine, ponendosi in rapporto di diretta derivazione causale con essa. L’efficacia sanante va invece esclusa quando l’assunzione a tempo indeterminato consegua a una causa autonoma, quale il diritto di precedenza riconosciuto per legge in ragione delle giornate lavorative svolte, applicabile a prescindere da qualsiasi abuso. La clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al dipendente già precario, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera, l’anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura prevista per chi è stato assunto ab origine a tempo indeterminato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’ARIF Puglia avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto a un lavoratore il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine e la ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli anni di servizio prestati in regime di precariato. I giudici di merito hanno escluso che l’assunzione a tempo indeterminato, medio tempore intervenuta, valesse a escludere il risarcimento, perché non collegata a specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario, ed hanno accolto la domanda di ricostruzione non emergendo ragioni idonee a giustificare un trattamento diverso da quello del personale di ruolo.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina del lavoro pubblico e della normativa sul tempo determinato. Il dipendente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente assumeva l’efficacia sanante dell’intervenuta stabilizzazione, che avrebbe dovuto imporre il rigetto della domanda risarcitoria. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul risarcimento del danno comunitario, riconosciuto a favore di chi abbia lavorato alle dipendenze della pubblica amministrazione in forza di abusivi contratti a tempo determinato, secondo i criteri di liquidazione affermati dalle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016, in conformità alla direttiva 1999/70/CE.
Il punto decisivo attiene alla specifica questione della stabilizzazione. I giudici di appello hanno accertato che l’ARIF ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato in ragione del numero di giornate effettuate nell’anno precedente, e non al fine di sanare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il lavoratore è stato quindi immesso in ruolo non in esito a un percorso di stabilizzazione di precari, bensì per avere svolto più di centottanta giornate di lavoro nell’anno precedente.
La Corte conferma tale lettura. L’efficacia sanante della immissione in ruolo dipende dalla connessione con la successione dei contratti a termine, nel senso che la stabilizzazione deve porsi in rapporto di diretta derivazione causale e non di mera agevolazione con l’abusiva reiterazione, occorrendo che sia stata da essa determinata. Nel caso concreto l’immissione in ruolo è avvenuta in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4-quinquies dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dal comma 40 dell’art. 1 della legge n. 247/2007, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale Puglia n. 3 del 2010 per gli operai stagionali utilizzati per almeno centottantuno giornate lavorative: previsione applicabile a prescindere da qualsivoglia abusiva reiterazione del termine e, dunque, ad essa non ricollegabile.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva che il personale a termine era compensato con un elemento aggiuntivo della retribuzione, idoneo a sanare la disparità di trattamento. La Corte ribadisce che la clausola 4 dell’accordo quadro, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità maturata con contratti a termine nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, quando le funzioni svolte siano identiche a quelle già esercitate, in applicazione del principio di non discriminazione. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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