Pretermissione e perdita di chance: irrilevante il funzionario non dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6278 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali disciplinate dalla legge regionale, la previa ricerca di professionalità interne all’ente è riferita esclusivamente ai soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza. Il funzionario di categoria D, privo della qualifica dirigenziale, non può essere destinatario di tale ricerca: la sua pretermissione è insussistente per difetto del dovere giuridico di considerarlo. In tema di danno da perdita di chance, il giudice del merito deve accertare una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione; solo in caso di esito positivo dell’accertamento è ammessa la liquidazione equitativa. La chance risarcibile è quella che si traduce in un esito di elevata probabilità, prossima alla certezza, non la mera alta possibilità del conseguimento del bene.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il diritto di una funzionaria di categoria D, in quiescenza, al risarcimento del danno per essere stata pretermessa nelle procedure di conferimento all’esterno di quattordici incarichi dirigenziali. In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Roma, in riforma integrale, aveva condannato la Regione al pagamento del risarcimento, liquidato in euro 94.770,00 oltre accessori.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La controricorrente ha resistito, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine breve.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità. Il ricorso era stato avviato alla notifica prima della scadenza del termine breve, ma il plico era stato restituito al mittente per asserita irreperibilità di uno dei procuratori domiciliatari. La Corte rileva che il mancato perfezionamento è imputabile a errore dell’agente postale, poiché non risultava alcun trasferimento del domicilio e la notifica ripetuta si è poi perfezionata nel medesimo indirizzo.

Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14594 del 2016, la Corte conferma che la parte che ha richiesto la notifica, ove questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, deve attivarsi con immediatezza per riprenderne il processo. I requisiti di immediatezza e tempestività non sussistono se è superato il limite di tempo pari alla metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Nella specie la Regione ha completato la notifica entro novanta giorni, ossia prima della scadenza del termine aumentato della metà. L’eccezione è quindi rigettata.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La materia è disciplinata dall’art. 20 della legge regionale citata, che distingue gli incarichi dirigenziali in tre categorie e riserva gli “altri incarichi” ai soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, sulla base della professionalità e delle attitudini richieste. La funzionaria, di categoria D, non apparteneva a tale fascia perché non era dirigente.

Ne consegue che non sussisteva alcun dovere giuridico di prendere in considerazione la funzionaria ai fini del conferimento. La pretermissione posta a fondamento della condotta illecita è dunque insussistente, e la sentenza d’appello ha errato nel ravvisare l’illegittimità della procedura seguita dall’ente.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva riconosciuto la perdita di chance sull presupposto dell’altamente possibile conferimento dell’incarico, senza che lo stesso fosse emerso con certezza. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il giudice del merito deve verificare, su due piani distinti, la sussistenza di una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione e, solo in caso positivo, procedere alla valutazione equitativa del danno. Il parametro è quello della probabilità elevata e prossima alla certezza. L’alta possibilità di conferimento è stima diversa dalla probabilità elevata richiesta.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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