Cessione crediti verso enti locali in corso di contratto (Cass. civ. Sez. III n. 26997 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alla riforma della finanza locale, il divieto di cessione dei crediti derivanti da contratti con la pubblica amministrazione, richiamato dall’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, e dall’art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, presuppone che il rapporto contrattuale sia ancora in corso al momento della cessione. Non rileva, in senso contrario, la natura periodica e autonoma delle singole somministrazioni, poiché le fatture costituiscono la traduzione monetaria di prestazioni già eseguite ma inserite in un rapporto di durata non esaurito. La ratio della norma è assicurare la persistenza dei mezzi finanziari del soggetto erogante la prestazione in favore dell’ente pubblico.

Il Fatto

Una banca cessionaria otteneva e notificava a un Comune un decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti da fornitura di energia elettrica e gas, acquistati per contratto di cessione dalla società fornitrice. Il Comune si opponeva eccependo di non aver accettato la cessione, necessaria per l’opponibilità a mente dell’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione. La Corte d’appello riformava la pronuncia, ritenendo che il divieto operasse solo per i contratti in corso caratterizzati da stati di avanzamento e pagamenti rateali, e che nella somministrazione di energia le singole forniture esaurissero i loro effetti al momento dell’erogazione. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui l’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata e la notifica per l’efficacia della cessione verso le pubbliche amministrazioni, è norma eccezionale, derogatoria della libera cedibilità dei crediti, e riguarda la sola amministrazione statale, non essendo suscettibile di applicazione analogica o estensiva ad amministrazioni diverse, come i Comuni. Resta ferma la possibilità per le parti di richiamare la normativa in virtù della loro autonomia negoziale.

Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte distrettuale aveva affermato espressamente l’applicabilità al rapporto di fornitura con l’ente locale, senza censure incidentali condizionate: sul punto si era dunque formato il giudicato interno.

La tesi dell’appello secondo cui le forniture di energia elettrica e gas sono periodiche e autonome, e la fattura costituirebbe la traduzione monetaria di un’operazione già conclusa, non è condivisibile. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di merito concerne il diverso tema della prescrizione dei crediti da prestazioni periodiche e non è pertinente.

Occorre invece guardare alla circostanza se il rapporto contrattuale fosse in corso al momento della cessione, poiché la ratio della norma è assicurare la persistenza dei mezzi finanziari del soggetto erogante la prestazione di durata in favore della pubblica amministrazione. In proposito è paradigmatica la pronuncia Cass., 1°/2/2007, n. 2209, che ha escluso la configurabilità di una fornitura ancora in corso o di un rapporto non ancora esaurito.

Nella specie era rimasto pacificamente accertato in sede di merito che il contratto era ancora in corso al momento della cessione, tanto che l’ingiunzione riguardava crediti anche ad essa successivi. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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