Prescrizione decennale Irpef e interruzione verso i soci di s.n.c. (Cass. civ. Sez. V n. 27059 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione dell’Irpef e delle addizionali si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche. L’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è legato ai precedenti. Nelle società di persone il socio risponde di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, in forza del combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ.; ne consegue che l’interruzione della prescrizione prodotta dalla notificazione della cartella alla società, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., spiega efficacia anche nei confronti dei soci.
Il Fatto
Un contribuente, nella qualità di socio di una società in nome collettivo, impugnava la cartella di pagamento a lui notificata nel gennaio 2008, con la quale l’ente impositore gli intimava il pagamento dei debiti tributari della società, dei quali era chiamato a rispondere in via solidale e illimitata. La pretesa traeva origine da una precedente cartella notificata alla società nell’agosto 2003, per un’imposizione fiscale risalente all’anno 2000.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del socio, compensando le spese. La commissione tributaria regionale, in secondo grado, accoglieva il solo appello incidentale dell’ente impositore, dichiarando il difetto della propria legittimazione passiva, e rigettava l’appello principale della società di riscossione, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. La decisione giungeva in Cassazione su ricorso dell’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 cod. civ. sotto due profili: il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali e l’efficacia interruttiva della notifica eseguita nei confronti della società.
Il primo profilo è ritenuto fondato. La Corte richiama il principio secondo cui la definitività della cartella esattoriale non comporta che qualsiasi tributo da essa riportato sia soggetto alla prescrizione decennale (Cass. Sez. U. n. 23397 del 2016). I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, e sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale, con applicazione delle cause di interruzione previste dall’ordinamento (Cass. n. 24278 del 2020).
Il credito per la riscossione dell’Irpef e delle addizionali, come anche dell’Irap e dell’Iva, si prescrive dunque nell’ordinario termine decennale, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ. Non opera l’estinzione quinquennale dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., perché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e il singolo pagamento risente di nuove e autonome valutazioni sui presupposti impositivi (Cass. n. 33213 del 2023). La commissione tributaria regionale ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, nonostante la cartella avesse ad oggetto tributi erariali.
Anche il secondo profilo è fondato. Secondo la consolidata interpretazione di legittimità fondata sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, incluse quelle di fonte legale e quindi quelle tributarie, perché il debito della società è debito dei soci. Ne deriva che l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione dell’art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto ai soci (Cass. n. 6997 del 2020).
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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