Ricorso per cassazione del condominio: autorizzazione assembleare valida per tutti i gradi (Cass. civ. Sez. II n. 27248 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’assemblea condominiale autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del processo e conferisce implicitamente la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. Non è pertanto necessaria, per la proposizione del ricorso, una specifica autorizzazione preventiva, dovendo l’eventuale carenza essere riferita alla sola proposizione della domanda introduttiva. Ove la controversia non rientri tra quelle per le quali l’amministratore è legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1100 e 1131, comma 1, cod. civ., la preventiva autorizzazione assembleare è necessaria per la domanda di primo grado, eventualmente anche in via di ratifica dell’operato dell’amministratore.
Il Fatto
Nel 2012 il condominio convenne in giudizio l’ex collaboratrice dell’amministratore defunto e gli eredi di quest’ultimo, chiedendo l’accertamento di un credito maturato al momento del passaggio delle consegne e la condanna al pagamento, in via principale, della somma quale amministratore di fatto e, in via subordinata, degli eredi. Il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti della sola convenuta, ritenendola gestore di fatto della contabilità condominiale nel periodo intermedio.
La Corte d’appello di Milano accolse il gravame principale della convenuta e rigettò l’appello incidentale del condominio, qualificato come tardivo. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i controricorrenti hanno resistito con distinti atti e depositato memoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di preventiva autorizzazione assembleare. L’eccezione è priva di fondamento. La controricorrente contesta la mancata autorizzazione a proporre il ricorso, ma non deduce che tale autorizzazione sia mancata in relazione alla domanda di primo grado.
Il Collegio precisa che nelle controversie estranee all’ambito di applicazione degli artt. 1100 e 1131, comma 1, cod. civ. la preventiva autorizzazione assembleare concerne la proposizione della domanda, eventualmente anche in via di ratifica. Per il ricorso per cassazione, invece, non è richiesta una specifica autorizzazione, perché la delibera che abilita l’amministratore a promuovere il giudizio opera per tutti i gradi del processo e include implicitamente la facoltà di impugnare, richiamando in tal senso Cass. n. 11863/2024.
Nel merito, il primo motivo — incentrato sulla legittimazione passiva della convenuta e sull’omessa valutazione di fatti storici decisivi ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. — è dichiarato inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi assorbente della pronuncia impugnata, fondata sulla mancanza di prova di un prelievo e sulla mancata dimostrazione dell’impossessamento delle somme (richiamata Cass. n. 19989/2017).
Il secondo motivo, che prospetta ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., è infondato: l’an e il quantum delle pretese condominiali costituivano oggetto del dibattito processuale, come emergente dalle difese svolte in primo grado e in appello. Il terzo motivo, che deduce omessa pronuncia sulla titolarità passiva del rapporto in capo agli eredi, è inammissibile per difetto di interesse, avendo la Corte d’appello implicitamente affermato tale legittimazione nel rigettare la domanda.
Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e all’art. 1713 cod. civ., è inammissibile: la censura si sostanzia in un sindacato sulla valutazione del consulente, spettante alla Corte d’appello quale peritus peritorum e ampiamente motivata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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