Incarico professionale non provato: irrilevante la dichiarazione del terzo interessato (Cass. civ. Sez. II n. 5694 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’avvocato per il pagamento del compenso, la prova dell’incarico professionale non può fondarsi sulla sola dichiarazione del soggetto che assume di averlo conferito in nome e per conto del preteso mandante. Se questi contesta il conferimento, la dichiarazione del terzo è insufficiente, perché proviene da chi ha interesse a renderla, potendo altrimenti essere chiamato a rispondere dell’incarico conferito. La distinzione tra rapporto interno e rapporto esterno, caratterizzato dalla contemplatio domini, non esime il professionista dall’onere di provare il mandato. In sede di legittimità è inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, né integra il vizio di motivazione la valutazione argomentata del giudice di merito, che rispetta il minimo costituzionale.
Il Fatto
Un avvocato agisce nei confronti di una società e di un soggetto per ottenere il pagamento del compenso per l’attività svolta nella definizione dei rapporti della società con i propri creditori, finalizzata alla liberazione di un capannone industriale da trascrizioni e iscrizioni. Il professionista deduce di aver ricevuto un incarico congiunto e di essere già stato legale di fiducia dei convenuti in altre vicende, ragione per cui l’incarico non era stato conferito per iscritto.
La società resta contumace. Il convenuto, pur riconoscendo l’attività svolta e il proprio interesse all’affare, nega di aver conferito l’incarico. Il Tribunale di Sassari accoglie la domanda verso la società per euro 26.000 e la rigetta verso il convenuto, ritenendo non provato il conferimento. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigetta il gravame del professionista, che ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente articola cinque motivi. Il primo contesta la violazione delle norme sul mandato e sulla rappresentanza — artt. 1703 e segg., 1388 e segg., 2697 e 2730 cod. civ. — per non avere la Corte distrettuale distinto il rapporto interno da quello esterno e per non avere considerato la piena prova del conferimento dell’incarico da parte del terzo con spendita del nome del preteso mandante.
La Corte di legittimità rileva che il motivo non si confronta con l’argomento decisivo del giudice d’appello: non è stata provata, a fronte della contestazione del convenuto, la sussistenza del conferimento dell’incarico al terzo. Non è sufficiente, a tal fine, la dichiarazione resa dallo stesso terzo, che aveva interesse a renderla, potendo altrimenti essere chiamato a rispondere dell’incarico professionale a lui conferito. La distinzione tra rapporto interno e rapporto esterno non viene in rilievo quando manca la prova del presupposto stesso dell’incarico.
Gli altri motivi, pur richiamando in taluni casi la violazione di disposizioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, preclusa in sede di legittimità, come conferma il richiamo a Cass. n. 20553/2021. Il vizio di apparenza o mancanza della motivazione non sussiste, perché il giudice d’appello ha argomentato la valutazione delle prove rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8038/2018 e rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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