Retribuzione ferie include indennità collegate alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27251 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione ex ante, se l’esclusione di una voce retributiva dalla retribuzione feriale sia potenzialmente dissuasiva del diritto alle ferie. Tale effetto si valuta con riguardo all’incidenza sulla retribuzione mensile, e non mediante il raffronto tra differenza mensile e annuale. La prescrizione dei crediti di lavoro sorti dopo la legge n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

Un macchinista dipendente di una società di trasporto ferroviario ha agito davanti al Tribunale di Milano per ottenere le differenze retributive maturate per l’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione per ferie, delle indennità di permanenza a bordo, di riserva, di servizio fuori distretto e di efficientamento. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Con il primo motivo la società deduceva la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 414, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile quanto all’interpretazione dell’atto di parte, riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei criteri degli artt. 1362 ss. cod. civ., ed è comunque infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui la nullità non sussiste se gli elementi costitutivi della domanda sono ricavabili dall’esame complessivo dell’atto, non occorrendo formule sacramentali.

Con il secondo motivo la società contestava l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole del contratto collettivo aziendale. La Corte richiama la giurisprudenza UE e di legittimità: la retribuzione feriale deve assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria, poiché una diminuzione può dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. Le decisioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale.

Le indennità di servizio fuori distretto, di permanenza a bordo, di riserva, di efficientamento e le provvigioni sono voci continuative, collegate alle mansioni tipiche del personale mobile e al disagio a esse inerente. La loro esclusione dalla retribuzione feriale produce un effetto potenzialmente dissuasivo. La Corte ribadisce che tale effetto va accertato ex ante sull’incidenza mensile e non confrontando differenza mensile e annuale. La verifica di merito sulla perdita economica non simbolica né irrisoria è adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo la società deduceva la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Il motivo è infondato. La Corte dà continuità al principio per cui, dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il regime di stabilità reale è venuto meno nella sua integralità, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti maturati decorre dalla cessazione del rapporto e resta sospesa durante lo stesso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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