Impugnazione delibera condominiale e interesse ad agire del condomino (Cass. civ. Sez. II n. 5129 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di annullamento della deliberazione assembleare di condominio, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., distinto e ulteriore rispetto al mero interesse alla rimozione dell’atto impugnato. Tale interesse sussiste quando il condomino prospetti una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera e riveli l’utilità concreta ritraibile dall’accoglimento della domanda. Esso va distinto dall’interesse sostanziale tutelato, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo, e ricorre ogniqualvolta la deliberazione abbia immediato valore organizzativo della materia regolata, e non meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare.
Il Fatto
Un condomino impugnava davanti al Tribunale la deliberazione assembleare con cui era stato dato mandato all’amministratore di inviare una raccomandata per ottenere l’immediata rimozione di una struttura realizzata sul terrazzino di pertinenza del suo appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, con incarico di denunciare la situazione all’autorità competente in caso di inottemperanza. Il Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d’appello, superate le eccezioni pregiudiziali sulla tardività del gravame e sull’eccepita acquiescenza, accoglieva l’appello del condominio e dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione ex art. 1137 c.c., ritenendo la delibera inidonea a determinare un mutamento pregiudizievole della posizione del condomino. Il condomino ricorreva per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte osserva che l’art. 293 c.p.c. preclude la costituzione del contumace oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni, ma rileva che l’erronea affermazione contenuta nella sentenza di primo grado circa il momento della costituzione integra un errore di fatto, che deve essere dedotto esclusivamente con l’atto di gravame, restando altrimenti preclusa ogni possibilità di denunciarlo in appello.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati manifestamente infondati: secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza esecutiva di primo grado non comporta acquiescenza alla stessa.
Il nucleo decisorio è nel nono motivo, che la Corte accoglie. Il profilo attiene all’individuazione dell’interesse ad agire per l’impugnazione di una deliberazione assembleare. La Corte ribadisce che la legittimazione ex art. 1137 c.c. è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso dalla semplice rimozione dell’atto impugnato, richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione.
Occorre distinguere tra interesse ad agire mediante impugnazione e interesse sostanziale tutelato, essendo il primo strumentale al secondo. L’interesse del condomino è limitato all’utilità giuridicamente rilevante a un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza, benché la decisione del giudice si limiti a caducare la delibera sfavorevole senza sostituirsi in positivo all’attività dell’assemblea. Sul piano processuale, l’interesse suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera.
Nel caso concreto la delibera aveva immediato valore organizzativo: accertava l’illegittimità della modificazione apportata dal condomino, affermava l’esistenza di una concreta pretesa avversa degli altri partecipanti e doveva essere eseguita dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 1 e n. 4, c.c., essendo obbligatoria per tutti i condomini se non impugnata tempestivamente. Il condomino era pertanto titolare di una posizione qualificata diretta a eliminare la situazione di incertezza generata dalla delibera, cui si abbina l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La Corte accoglie il nono motivo, dichiara assorbiti il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo e rigetta i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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