Pensione anticipata: la contribuzione figurativa rileva nel comma 10 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27623 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di cui all’art. 24, comma 10, legge n. 214/2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti del pensionamento. La norma, a differenza dell’art. 24, comma 11, non richiede l’effettività della contribuzione né richiama il regime contributivo successivo al 1996, ma si limita a evocare la contribuzione utile. Nel comma 11, invece, la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva, poiché l’accesso anticipato si fonda anche sul requisito anagrafico dei sessantatré anni.

Il Fatto

Una lavoratrice impugna la sentenza n. 1331/2021 della Corte d’appello di Lecce, che in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede ha respinto la domanda volta a ottenere la pensione anticipata ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011.

Avverso la decisione d’appello la ricorrente propone due motivi di censura; l’INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria. La causa è chiamata all’adunanza camerale e il Collegio riserva il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 10 e 11 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, nonché dei commi 15-bis e 17 del medesimo articolo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. La questione è già stata definita con rilievo nomofilattico dalle sentenze n. 24952/2024 e n. 24916/2024, secondo cui, nel sistema del comma 10, la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti del pensionamento, mentre nel sistema del comma 11 la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.

Il Collegio ricostruisce il mutamento introdotto dalla riforma del 2011, che ha completato la transizione della legge n. 335/1995 e ha unificato i trattamenti pensionistici sotto il profilo del calcolo e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo. La pensione di anzianità è stata mantenuta entro limiti più rigorosi, assumendo la denominazione di pensione anticipata. Nel nuovo sistema il vecchio requisito dei trentacinque anni non opera più: i requisiti sono dettati dai commi 10 e 11 dell’art. 24.

Il comma 11 riguarda i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, per i quali il trattamento ricade integralmente sotto il calcolo contributivo. Per costoro rientra in gioco l’età anagrafica dei sessantatré anni, purché possano far valere almeno venti anni di contribuzione effettiva.

La Corte prende espressamente le distanze dal precedente n. 30265/2022, richiamato dall’INPS in memoria. L’esclusione della contribuzione figurativa dal comma 10 avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione richiesta. Sul piano letterale, solo il comma 11 richiede l’effettività della contribuzione, mentre il comma 10 nulla dice sul punto.

Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dagli arresti più recenti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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