Omesso esame dei pagamenti parziali quali atti interruttivi della prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33641 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, in tema di opposizione a estratto di ruolo per contributi previdenziali, non valuti i pagamenti parziali e le domande di adesione alle procedure di rottamazione intervenuti tra la notifica degli atti impositivi e la notifica del ricorso introduttivo. Tali fatti storici, specificamente dedotti e oggetto di discussione tra le parti, possono astrattamente costituire atti interruttivi della prescrizione e assumono perciò natura decisiva. La loro mancata considerazione impone la cassazione con rinvio della decisione che abbia dichiarato la prescrizione sul solo presupposto del decorso del termine dalla notifica degli atti.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva opposizione all’estratto di ruolo emesso per contributi previdenziali e premi, contestando la prescrizione maturata dopo la notifica di diciotto cartelle esattoriali e quattordici avvisi di addebito. Il Tribunale adito rigettava le domande. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, dichiarava non dovute le somme relative a una cartella del 2013 e a tre avvisi di addebito del 2011, per la prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica e in mancanza di atti interruttivi.

L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando l’omesso esame degli atti interruttivi. La società resisteva con controricorso; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha esaminato gli atti interruttivi della prescrizione relativi ai tre avvisi di addebito del 2011, con i quali la controversia è giunta in cassazione.

La Corte d’appello aveva motivato il rigetto osservando che, per tali avvisi, erano decorsi oltre cinque anni dalla notifica degli stessi alla notifica del ricorso di primo grado.

Il fatto storico invocato dal ricorrente consiste nei pagamenti parziali e nelle domande di adesione alle procedure di rottamazione intervenuti tra la notifica dei tre avvisi di addebito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte di legittimità verifica anzitutto la deduzione. I fatti sono specificamente prospettati dalla parte ricorrente, che ha trascritto gli atti prodotti nel giudizio di merito. Essi hanno formato oggetto di discussione tra le parti, essendo stati allegati nella memoria difensiva dell’INPS in grado di appello.

Quanto alla decisività, la Corte osserva che i pagamenti parziali e le domande di adesione possono astrattamente costituire un valido atto interruttivo della prescrizione, intervenuto tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica del ricorso introduttivo.

Il giudice di appello non ha però preso in considerazione la possibile natura interruttiva di tali fatti. Il motivo è pertanto fondato. Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con riferimento ai soli avvisi di addebito e non alla cartella esattoriale, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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