Rimessione in termini: tempestività valutata dal palesarsi della decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27626 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rimessione in termini, ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., il requisito essenziale della tempestività dell’istanza della parte colpita da decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa e alla consapevolezza acquisita dalla parte o dal suo difensore, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte. La tempestività non può essere condizionata né rapportata alla proposizione dell’eccezione di decadenza della controparte. Non è sempre tempestiva l’istanza anteriore alla decisione di improcedibilità o di inammissibilità: diversamente sarebbe sempre tempestiva purché anteriore a quella decisione di rito, restando così preclusa al giudice la valutazione della tempestività che il legislatore gli riserva. Il requisito va quindi accertato prima della verifica della non imputabilità del ritardo, in coerenza con il canone della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società con mansioni di macellaio, era stato licenziato per motivi disciplinari, per aver simulato lo stato di malattia o tenuto comportamenti incompatibili con esso. Impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la datrice di lavoro eccepiva la decadenza dall’impugnazione, per essere stato depositato il ricorso giudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale.

Nella fase sommaria il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per decadenza. A seguito dell’opposizione, il Tribunale accoglieva l’istanza di rimessione in termini, espletava la prova testimoniale e, accertata l’insussistenza del fatto, ordinava la reintegrazione e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società, che ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), e 153 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto tempestiva l’istanza di rimessione in termini e sussistente l’impedimento da causa di forza maggiore. Il motivo è accolto per quanto di ragione.

Il Collegio ricorda che l’istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività, entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, richiamando le ordinanze n. 4034/2025, n. 22342/2021 e n. 25289/2020.

La tempestività, ossia l’immediatezza della reazione della parte colpita da decadenza, va valutata rispetto al momento in cui è maturata la decadenza, di cui la parte o il suo difensore abbiano avuto consapevolezza. La rimessione in termini richiede quindi l’immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa, secondo le pronunce n. 19290/2016, n. 23561/2011 e n. 6102/2019. Da ciò deriva che essa non può essere condizionata o rapportata all’eventuale proposizione dell’eccezione di decadenza della controparte.

Né può dirsi sempre tempestiva, come mostra di ritenere la sentenza impugnata, l’istanza anteriore alla decisione di improcedibilità: in tal modo resterebbe preclusa al giudice, per ciò solo, la valutazione della tempestività che il legislatore gli riserva.

La Corte territoriale non si è conformata a tali indicazioni, avendo ancorato la verifica dei presupposti della rimessione in termini a elementi estrinseci alla disciplina dell’istituto e alle esigenze riconducibili al canone della ragionevole durata del processo. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per una rinnovata valutazione del requisito della tempestività. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, restando demandato alla Corte di rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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