Opposizione al passivo e revocatoria: nessuna sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. I n. 27678 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso tra il giudizio ordinario di revocatoria promosso dalla curatela e l’opposizione al passivo, il rapporto tra le due cause è di continenza, non di pregiudizialità in senso tecnico. Il nesso non produce però gli effetti dell’art. 39 cod. proc. civ., perché ai fini del diritto al concorso l’esclusività del giudice della verifica assorbe ogni questione, compresa quella della competenza del giudice preventivamente adito. L’art. 52 l. fall. impone che ogni credito, anche assistito da prelazione, sia accertato secondo le norme degli artt. 93 e seguenti, e ivi convergono anche le questioni impeditive prospettate in via breve. Ne segue che l’opposizione al passivo non può essere sospesa ex art. 295 cod. proc. civ. e prosegue nella sede propria; l’eventuale sospensione riguarda, semmai, la causa promossa in sede ordinaria.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società ammetteva in chirografo il credito vantato da una società che agiva quale rappresentante di una banca per le imprese, per crediti derivanti da due contratti di finanziamento, senza riconoscere la prelazione ipotecaria e pignoratizia richiesta.
Il Tribunale aveva respinto la richiesta di sospensione del giudizio di opposizione e, ribadita l’inapplicabilità degli artt. 96 l. fall. e 295 cod. proc. civ., aveva accolto l’eccezione di revocatoria dell’iscrizione ipotecaria e della costituzione dei pegni sui marchi. La società beneficiaria della scissione della banca ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla curatela con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del rapporto tra i due giudizi. Nella causa preventivamente adita erano stati formulati petita incentrati sugli stessi fatti poi posti a fondamento dell’eccezione sollevata in via breve nella sede dell’opposizione al passivo. Tale situazione integra la continenza, che ricorre quando due cause pendenti davanti a giudici diversi presentino identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell’oggetto, ovvero quando una investa un rapporto che contiene in senso logico-giuridico quello dedotto nell’altra.
Il collegio corregge però il provvedimento impugnato, che aveva richiamato l’art. 24 l. fall.: tale norma non viene in questione, perché attiene alla competenza e non al rito. Viene invece in rilievo il principio del concorso formale, che rende evanescente la questione prospettata. Il nesso di continenza non consente, nell’ambito concorsuale, di avere riguardo alla nozione e agli effetti di un giudicato suscettibile di formarsi fuori da quell’ambito.
L’art. 52 l. fall. impone che ogni credito sia accertato secondo le norme degli artt. 93 e seguenti. Anche se la domanda di nullità o di revocatoria è stata proposta in via ordinaria prima del fallimento e il relativo giudizio sia pendente, le azioni dei creditori devono convergere nel procedimento di verificazione e nel successivo giudizio sulle opposizioni, comprese le questioni impeditive. La sorte dell’opposizione non dipende dunque dall’esito del giudizio ordinario.
Ne deriva che il nesso tra gli oggetti dei giudizi, pur definibile in termini di continenza, non sortisce l’effetto dell’art. 39 cod. proc. civ., perché l’esclusività d’ambito del giudice della verifica assorbe ogni questione. Ove non sia possibile la translatio per ragioni di inderogabilità del rito, la leva sull’art. 295 cod. proc. civ. implica semmai che la sospensione riguardi la causa promossa nella sede ordinaria. Privo di fondamento è, di conseguenza, anche il richiamo all’ammissione con riserva.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. concerne il solo omesso esame di fatti storici decisivi, e l’omesso esame di elementi istruttori non lo integra quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice. Il ricorso mira, in realtà, a una rivalutazione del giudizio di fatto. Il ricorso principale è rigettato, con condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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