Inquadramento superiore e declaratorie contrattuali: il criterio trifasico non richiede esame esaustivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27679 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del superiore inquadramento, il giudice di merito assolve al criterio cd. trifasico quando enuclea gli elementi caratterizzanti la categoria rivendicata, individua i tratti differenziali rispetto a quella inferiore e valuta le risultanze istruttorie sulla effettiva necessità delle cognizioni richieste dalla declaratoria. Non è necessaria una considerazione esaustiva di ogni singolo requisito, essendo sufficiente che il percorso logico-giuridico sia adeguatamente motivato. L’accertamento così compiuto costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un operaio, inquadrato nel III livello del CCNL Industria Metalmeccanica e adibito a mansioni di saldatore alle dipendenze, senza soluzione di continuità, di due società, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del IV livello dal 2006 al 2021, con la condanna delle datrici al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Torino, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’azione per il periodo anteriore al 28.12.2015, accoglieva la domanda nei limiti prescrizionali. La Corte d’appello di Torino ribaltava la decisione, ritenendo che le mansioni, rimaste immutate, non possedessero gli elementi qualificanti per l’inquadramento superiore. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 delle Disp. sulle leggi in generale, dell’art. 6 Titolo terzo del CCSL aziendale in vigore dall’1.1.2011 e dell’art. 1363 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l’autonomia delle diverse contrattazioni collettive succedutesi nel tempo.
La Corte rigetta il motivo. La premessa dei giudici d’appello — secondo cui, a fronte di identica formulazione della declaratoria, gli elementi descrittivi di professionalità non mutano valenza classificatoria — non esaurisce il percorso argomentativo. La Corte distrettuale ha comunque riportato le declaratorie di riferimento e ha accertato, in fatto, che per le mansioni svolte non era necessario conoscere e interpretare il disegno tecnico, essendo le uniche istruzioni le SOP, contenenti indicazioni dettagliate.
Con il secondo motivo si censura la violazione del criterio trifasico di cui all’art. 2103 cod. civ. e l’omessa considerazione integrale della declaratoria, che richiedeva due requisiti per il IV livello. Anche tale motivo è infondato. La Corte distrettuale ha riportato la declaratoria del IV gruppo professionale del CCSL del 2011, rilevante ratione temporis, e ha valutato le risultanze istruttorie rilevando che non era emerso l’uso concreto del disegno tecnico, necessità smentita dall’esistenza delle maschere e dalla visione dei filmati.
I giudici di seconde cure, sia pure in modo sintetico, hanno osservato il procedimento trifasico: hanno enucleato gli elementi caratterizzanti il IV gruppo e, con valutazione di merito delle prove, hanno ritenuto non dimostrata la necessità delle cognizioni richieste. La Corte ha esaminato le attività svolte, ha fatto riferimento alle declaratorie delle categorie a confronto e ha indicato natura e rilievo dei tratti differenziali.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02.
Nota della Redazione
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